Contratti di locazione transitori
In ogni Comune le parti possono stipulare contratti di locazione transitori per soddisfare qualsiasi esigenza specifica, espressamente indicata in contratto, del locatore o di un suo familiare ovvero del conduttore o di un suo familiare. Alcune ipotesi di transitorietà possono essere ad esempio:
- il trasferimento temporaneo per lavoro;
- il rientro dopo un periodo all’estero;
- la separazione dal proprio coniuge;
- l’assistenza a familiari che necessitano di particolari cure;
- l’effettuazione di stage di lavoro;
- l’inutilizzabilità temporanea della propria abitazione per opere di restauro o ristrutturazione.
Dal punto di vista civilistico, un contratto transitorio per legge ha una durata minima di un mese e una durata massima di diciotto mesi. Detti contratti devono prevedere una specifica clausola da provare quest’ultima con apposita documentazione da allegare al contratto.
Se le esigenze di natura transitoria non sono documentate la locazione si trasforma in ordinaria.
Contratti di locazione transitori ultima modifica: 2016-07-21T06:15:13+02:00 da