L’art. 25 del Dl 78/2010 (convertito con legge122/2010) imponeva che la misura dell’aliquota della ritenuta d’acconto da applicare ai bonifici che fruiscono della detrazione per il recupero edilizio di immobili residenziali e per la riqualificazione energetica degli edifici. ammontasse al 10%. L’aliquota è stata prima ridotta al 4% nel 2011, per essere poi rialzata all’8% con la Legge di Stabilità 2015.
Quindi, a partire dal 1° gennaio 2015, la ritenuta d’acconto sui bonifici per le detrazioni fiscali è pari all’8%.
Tale ritenuta si applica all’atto dell’accredito al beneficiario delle somme agevolate dalla detrazione Irpef del 50% e Irpef/Ires del 65%, questo vuol dire che la ritenuta non va esposta in fattura ma sarà semplicemente trattenuta ad opera dell’istituto di credito (banca o posta). Il beneficiario, che normalmente è la ditta che ha provveduto ad eseguire i lavori, si vedrà accreditare un bonifico di importo pari al lordo della fattura decurtato della ritenuta di acconto dell’8% che potrà scomputare in sede di liquidazione delle imposte dovute nella propria dichiarazione dei redditi.
La banca verserà mediante modello F24 (codice 1039) la ritenuta operata entro il 16 del mese successivo al pagamento, rilascerà una certificazione di avvenuto versamento delle ritenute d’acconto.
Una problematica di rilievo di cui tener conto è rappresentata dallo sfasamento temporale, in termini di annualità, tra il periodo d’imposta in cui vengono emesse le fatture e l’annualità in cui si verifica il pagamento che di solito si verifica a fine anno. In questi casi il ricavo verrà contabilmente rilevato all’emissione della fattura, mentre lla ritenuta d’acconto verrà rilevata con il pagamento che avverrà nell’anno successivo e tal proposito l’art.22, comma 1, lettera c) del Tuir, prevede che:
- le ritenute alla fonte operate anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi concorrono a formare il reddito complessivo del 2016 e vanno scomputate direttamente in Unico 2017, seppure operate nell’anno successivo.
- le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del 2016, devono essere scomputate in Unico 2018, cioè nel periodo d’imposta 2017 nel quale sono state operate.