Contabilita’ per cassa relativa alle imprese in regime semplificato

La legge di bilancio modifica l’art.66 del Tuir relativo alla tassazione dei redditi delle cosiddette imprese minori, assoggettate alla contabilità semplificata(imprese individuali e società di persone).

Per queste aziende, dal 2017 il principio di cassa, sarà il regime naturale obbligatorio. Con l’aggiunta all’art.5-bis, D.Lgs. n.446/97 del nuovo comma 1-bis, anche la base imponibile IRAP è determinata sulla base del principio di cassa.  Per mantenere il proncipio di competenza si dovrà optare per la contabilità ordinaria.

Secondo il principio di cassa  i ricavi/costi diventano effettivi solo all’atto dell’avvenuto incasso/pagamento. Non rilevano più, ai fini della determinazione del reddito, le rimanenze iniziali /finali. Solo nel primo anno vanno considerate rimanenze iniziali , in quanto hanno già concorso a formare il reddito nell’esercizio precedente.

Restano ferme le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti

Dal 2017, infatti le contabilita’ semplificate dovranno determinare il reddito secondo il criterio di cassa, un po’ come fanno oggi i professionisti ed i lavoratori autonomi in genere e introduce un diverso modo di determinare il reddito fiscale per le contabilita’ semplificate per cassa 2017.

La stessa legge, ha anche completamente riscritto l’art. 18 del DPR 600/73, istituendo nuovi registri che i soggetti in contabilità semplificata per cassa sono tenuti a stampare, potendo scegliere tra:
Comma 2: “registri incassi e pagamenti” – annotazione cronologica, in due separati registri, dei ricavi percepiti e delle spese sostenute, (registrazione simile a quella dei professionisti, ma questi ultimi utilizzano un regitro unico) indicando per ogni operazione:
•importo
•generalità e indirizzo di chi ha effettuato il pagamento/verso chi si è sostenuta la spesa
•estremi della fattura o altro documento emesso.

Le registrazioni contabili devono essere eseguite rispettando il criterio cronologico: data incassi e pagamenti, ricevuti ed effettuati.

Comma 4:  ” registri Iva integrati”- la stessa norma, infatti, consente di non adottare i registri cronologici dei ricavi e dei costi incassati e pagati con annotazione sui registri IVA alla fine dell’anno degli importi complessivi delle fatture non incassate e di quelle non pagate ( con due registrazioni distinte) con contestuale indicazione dei documenti ricompresi nelle due sommatorie effettuate. Si calcolerà per differenza l’importo delle fatture incassate nei registri delle fatture emesse e l’importo delle fatture effettivamente pagate nel registro delle fatture acquisti attraverso delle registrazioni con importi fuori del campo di applicazione Iva,  da annotare separatamente rispetto alle operazioni rilevanti ai fini Iva, utilizzando i conti sopravvenienze attive per la mancata deducibilità degli acquisti di merce e sopravvenienze passive per il mancato incasso delle fatture di vendita.

Comma 5: “regime della registrazione”-nessun ulteriore registro, ma si presume che la data di registrazione coincida con la data di incasso/pagamento. Per gestire questa modalità si deve esercitare un’opzione vincolante per tre anni. Non è richiesta alcuna stampa relativa ad incassi e pagamenti perchè per i documenti si considerano pagati/incassati alla data di registrazione. Contabilmente non è necessario gestire gli incassi/pagamenti, similmente a come si sono gestite fino al 2016 le semplificate. I contribuenti possono tenere i registri Iva senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva. In questo caso per finalità di semplificazione, si presume che la data di registrazione coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.

Con il regime di cassa reale:

  • i ricavi sono considerati tali dopo l’incasso
  • i costi sono considerati tali dopo il pagamento
  • Si devono tenere registri specifici per la cassa scegliendo la modalità del comma 2 o quella del comma 4

Con il regime di cassa virtuale:

  •  i ricavi sono considerati tali dopo l’incasso
  • i costi sono considerati tali dopo il pagamento
  • La data di incasso/pagamento viene fatta coincidere con la data di registrazione
  • Se si esercita l’opzione va mantenuta tre anni

La conseguenza delle nuove regole, di fatto, ai fini delle imposte sul reddito  (IRPEF) comporta a posticipare l’imposizione fiscale nei casi in cui gli imprenditori individuali e le società di persone che adottano il regime semplificato incassano le fatture emesse con dilazioni temporali molto lunghe. Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) il passaggio dal principio di competenza al principio di cassa non determina alcun cambiamento.

La nuova normativa sulle contabilità semplificate per cassa 2017 consente un’ulteriore possibilità ovvero quella di optare per almeno tre anni ad un regime particolare, “il regime della registrazione”. Si tratta di un regime in cui la registrazione contabile del documento equivale all’incasso o pagamento dell

Il consiglio è quello di adottare il sistema dei registri Iva integrati con le seguenti avvertenze:

-alla fine del periodo d’imposta considerato stampare l’elenco dei documenti annotati da consegnare al cliente per una verifica

-compilazione da parte del cliente di un elenco/report con i ricavi ed i costi non incassati/pagati

-acquisire tale documento sottoscritto dal cliente ed effettuare le rettifiche ai fini delle imposte sui redditi.

Contabilita’ per cassa relativa alle imprese in regime semplificato ultima modifica: 2017-01-02T06:15:41+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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