Dal 20 marzo accesso, senza necessità di adesione preventiva, al servizio di consultazione ed acquisizione sia delle fatture elettroniche, attive e passive trasmesse e ricevute tramite il Sistema di interscambio (Sdi), dei loro duplicati informatici e dei dati fattura.
Tutti i contribuenti, non solo gli operatori economici ma anche i consumatori finali e i soggetti, diversi dalle persone fisiche, non titolari di partita Iva, potranno così non solo recuperare i file di interesse, senza dovere sottoscrivere un apposito accordo di servizio con l’agenzia delle Entrate, ma consultarli anche se ricevuti prima dell’esplicita adesione al servizio ora abrogata risalendo indietro nel tempo sino a due anni precedenti per le fatture elettroniche e a otto anni per i dati fattura.
La consultazione e l’acquisizione di fatture, duplicati e dati è consentita anche agli intermediari abilitati, appositamente delegati dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente. È invece preclusa agli intermediari chiamati ad operare nell’interesse di consumatori finali.
Gli enti non commerciali, analogamente ai soggetti passivi Iva, potranno utilizzare il servizio di registrazione indicando al Sistema di interscambio il canale e l’indirizzo telematico preferito (ad esempio, la posta elettronica certificata) per la ricezione dei file.
In questo caso, le fatture elettroniche e le note di variazione verranno veicolate attraverso il canale e all’indirizzo telematico registrato, indipendentemente da quanto compilato dal fornitore nel campo «CodiceDestinatario».