L’Agenzia delle Entrate ha cercato di fare chiarezza in merito alla gestione del ciclo passivo di fatturazione. Per quanto concerne gli aderenti al regime forfetario o regime di vantaggio, e’ chiarito che tali soggetti possono conservare la fatture in modalita’ analogica anche qualora abbiano richiesto al fornitore di emettere la fattura in formato elettronico con comunicazione del proprio indirizzo PEC. Resta possibile, per il soggetto in regime di vantaggio o forfetario di avvalersi del servizio di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche offerto gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate o dal servizio prestato da una societa’ privata.
Per quanto riguarda gli acquisti di carburante, ai fini della detrazione dell’Iva e della deduzione del costo di acquisto, rimane fermo l’obbligo di ricezione della fattura in formato elettronico. E solamente precisato che, per l’esercente l’ impianto di distribuzione, e’possibile l’emissione della fattura riepilogativa differita ai sensi dell’art.21 comma 4 del DPR.633/72. In merito alla procedura di emissione delle autofatture, si utilizza il codice “TD20” che riguarda le sole fatture da regolarizzare (fatturazione omessa o errata da parte del fornitore), mentre il reverse charge “ïnterno”( es.servizi edili), le autofatture per omaggi e per autoconsumo richiedono la classificazione con il codice “TD1”.