Entro mercoledì 16 marzo i sostituti dovranno consegnare ai percipienti nonché trasmettere telematicamente all’amministrazione finanziaria la certificazione unica (Cu) 2022 relativa ai redditi corrisposti nel 2021.
Le Cu contenenti solo redditi esenti o redditi che non consentono di utilizzare la dichiarazione precompilata (ad esempio, redditi di lavoro autonomo professionale) potranno essere inviate entro il 31 ottobre.
Il nuovo modello presenta una struttura molto simile a quella del 2021, nell’attesa dell’importante restyling che subirà il prossimo anno, in cui la certificazione recepirà la riforma fiscale avviata nel 2022 per effetto della legge di bilancio 234/2021 e del Dlgs 230/2021.
Il 2021 da un punto di vista fiscale è stato un anno di transizione, compreso tra le speciali misure introdotte nel 2020 per contrastare gli effetti economici della crisi pandemica e le nuove misure fiscali strutturali in vigore dal 2022 per sostenere la ripresa dei redditi dei lavoratori e delle relative famiglie.
La certificazione, come già avvenuto negli scorsi anni, continua a risentire delle continue modifiche normative apportate alla disciplina del regime fiscale agevolato dei cosiddetti lavoratori impatriati, di cui all’articolo 16 del Dlgs 147/2015. In particolare, nella Cu 2022 sono stati introdotti due codici (13 per esenzione al 50% e 14 per esenzione al 90%) da riportare nel punto 462 per indicare quei lavoratori che entro il 31 agosto 2021 hanno effettuato l’opzione per conservare il regime agevolato per ulteriori 5 anni, in quanto in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 5, comma 2 bis, del Dl 34/2019, introdotto dalla legge di bilancio 2021. Il datore di lavoro che non sia stato in grado di riconoscere l’abbattimento del reddito spettante (50% o 90% a seconda della specifica situazione), dovrà utilizzare le rispettive nuove annotazioni CT e CU in cui indicare l’importo del reddito agevolabile, al fine di consentire al lavoratore il recupero in sede di dichiarazione dei redditi.
Scompare definitivamente dalla certificazione il credito Irpef ex articolo 13, comma 1-bis, del Tuir (il cosiddetto bonus Renzi), sostituito dal trattamento integrativo o dall’ulteriore detrazione introdotti dal Dl 3/2020, misure anch’esse profondamente interessate dalla riforma fiscale 2022.