Entro oggi, 29 febbraio 2016, i sostituti d’imposta devono rilasciare ai contribuenti-sostituiti le Certificazioni Uniche 2016 (consegna Certificazione Unica 2016), relative alle somme corrisposte nel 2015. Il sostituto d’imposta deve quindi compilare il modello “sintetico” di Certificazione Unica 2016, secondo le istruzioni approvate dall’Agenzia delle Entrate, e rilasciarlo in duplice copia al contribuente sostituito (lavoratore dipendente, autonomo o pensionato).
A differenza di quanto previsto in relazione all’obbligo di trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche all’Agenzia delle Entrate, la disciplina relativa alla consegna della certificazione al contribuente non prevede uno specifico regime sanzionatorio. Nonostante ciò nella circolare ministeriale 25 gennaio 1999 n.23 si sostiene che, in caso di mancata o tardiva consegna della certificazione al sostituito, o di consegna con dati incompleti e/o non veritieri, opera la sanzione di cui all’art.11 comma 1 lett.a) del DLgs.471/97, che prevede una pena da 250 a 2.000 euro (a seguito della modifica operata dal DLgs.158/2015, rispetto alla precedente misura da 258 a 2.065 euro). In ogni caso, qualora la certificazione venga rilasciata successivamente alla data odierna, ma il ritardo non pregiudichi gli obblighi dichiarativi del sostituito, si tratterebbe quindi di una condotta non sanzionabile ai sensi dell’art.6 comma 5-bis del Dlgs.472/97.
Diversamente, la Certificazione Unica “ordinaria” contiene tanto le informazioni contenute nella Certificazione Unica sintetica, quanto informazioni aggiuntive utili anche all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
Al fine di consentire l’attività di elaborazione del Mod.730 precompilato da porre a disposizione dei contribuenti dal 15 aprile 2016, la Certificazione Unica ordinaria deve essere inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2016. Restano comunque le perplessità connesse all’impossibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso nel caso di errori ed omissioni nell’invio. In caso di Certificazione Unica tardiva, omessa o errata, da un alto è stata confermata la sanzione di 100 euro e, dall’altro, sono stati inseriti dei tetti massimi di punibilità, pari a 50.000 euro per anno e sostituto.
E’ stato inoltre previsto che non trova applicazione alcuna sanzione in caso di correzione e ritrasmissione entro 5 giorni dalla scadenza di una Certificazione Unica precedentemente inviata entro il 7 marzo.