Conguaglio complessivo dei redditi di lavoro dipendente

Con la sentenza n.25581 depositata ieri, la Cassazione ha rigettato il ricorso di un contribuente che avendo percepito esclusivamente redditi di lavoro  dipendente da diversi datori di lavoro senza che per questi fosse stato operato il c.d. conguaglio complessivo da parte del sostituto d’imposta, aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi per gli anni 2000 e 2001, ritenendo sussistenti le condizioni per l’esonero da tale obbligo.

Solo l’effettuazione del conguaglio da parte dell’ultimo datore di lavoro fa venire meno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. Ne discende che la mera titolarità dei redditi di lavoro dipendente non è sufficiente a costituire il presupposto per l’esonero dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. Pertanto solo la concreta effettuazione del suddetto conguaglio rende possibile stabilire e quantificare l’imposta finale dovuta sull’importo complessivo degli emolumenti percepiti  dal lavoratore nel periodo d’imposta, tenendo conto delle  detrazioni spettanti, con conseguente attivazione dell’esonero dall’obbligo dichiarativo.

Non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi ha posseduto:

-solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute d’acconto;

-solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se ha chiesto all’ultimo datore di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante i precedenti rapporti  e quest’ultimo ha effettuato conseguentemente le operazioni di conguaglio.

Conguaglio complessivo dei redditi di lavoro dipendente ultima modifica: 2017-10-30T06:03:29+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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