L’introduzione della Tasi che ha sostituito l’Imu come imposta da applicare sulle abitazioni principali, presenta alcune differenze rispetto all’applicazione del precedente tributo che ora si applica solo per le abitazioni principali di lusso e per gli altri immobili. Innanzitutto la disciplina della Tasi non precisa come conteggiare il periodo di possesso o di detenzione. Per l’Imu vige la regola inderogabile secondo cui l’imposta si computa per mesi, considerando pari a un mese un periodo di almeno 15 giorni. Nella Tasi mancando qualsiasi precisazione, potrebbe concludersi che il periodo di possesso si determina in giorni. Cosi ad esempio un immobile acquistato il 27 marzo è soggetto a imposta anche per i cinque giorni di quel mese. Al riguardo si suggerisce la tesi che in assenza di diverse previsioni regolamentari, si applicano gli stessi criteri dell’Imu. Per la Tasi non esiste alcuna disposizione che preveda il pagamento per quote di possesso, diversamente dall’Imu. Nella Tasi è possibile il pagamento cumulativo da parte di uno dei proprietari per conto degli altri, mentre nell’Imu questa facoltà è ammessa solo se vi è una specifica clausola regolamentare. In caso di mancato versamento, i Comuni possono richiedere quanto dovuto per intero a tutti i comproprietari o ad alcuni proprietari (a prescindere dal soggetto tenuto al versamento dell’imposta). Il versamento dell’Imu non è dovuto se la quota di ciascun proprietario non supera il minimo di legge (12 euro) o l’importo deciso nel regolamento comunale. Per la Tasi è prevista la solidarietà nel pagamento dell’imposta, pertanto l’importo minimo deve essere confrontato con l’importo totale e non con le singole quote dei comproprietari. Per quanto riguarda gli assegnatari della casa coniugale (in caso di separazione legale o consensuale) ai fini Imu sono considerati proprietari e pagano l’imposta nel caso di abitazioni di lusso, per quanto riguarda la Tasi sono considerati meri detentori degli immobili (cioè si applica la stessa regola per gli inquilini nei casi in cui sono soggetti al tributo) con il pagamento della quota che non può superare il 30% dell’imposta. Infine pagano la Tasi sempre in misura compresa tra il 10% e il 30% : il convivente in una coppia di fatto o la badante che vive con il soggetto assistito. In questi casi il pagamento dell’intero importo dovuto a nome del proprietario non libera il detentore, poichè quest’ultimo è titolare di un’obbligazione autonoma.
Confronto Imu-Tasi
Confronto Imu-Tasi ultima modifica: 2014-09-22T16:41:49+02:00 da