Riforma del condominio: il via dal 18 giugno

Diventa operativa la riforma del condominio: il 18 giugno 2013 è la data in cui entra a regime la legge 220/2012.  Nella riforma, il condominio non fa il salto di qualità e rimane la somma dei partecipanti senza diventare un soggetto titolare della personalità giuridica. Con questa riforma l’amministratore di condominio si è certamente professionalizzato, anche se i contorni non sono stati ben definiti, prevedendo un doppio binario: l’amministrazione professionale (o comunque non del proprio condominio) e l’amministrazione domestica (comproprietari che amministrano il proprio condominio). Sono previsti diversi requisiti di accesso alla professione per gli uni e per gli altri. Ogni amministratore di condominio deve costituire il registro di anagrafe condominiale richiedendo ai condomini le informazioni necessarie a tal fine; generalità dei singoli proprietari e dei titolari dei diritti reali (usufrutto,uso, abitazione, servitù e superficie) e diritti personali di godimento (locazione, comodato), comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio; i dati catastali di ciascuna unità immobiliare e anche ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Altro registro di nuova costituzione è il registro di nomina e revoca dell’amministratore, sul quale annotare l’identità dell’amministratore, la data di nomina, nonchè gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Ove si tratta di società andrà indicata la sede legale e la denominazione. Inoltre l’amministratore deve dotarsi di un registro di contabilità per annotare in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell’effettuazione, i singoli movimenti in entrata e in uscita; mettere a disposizione il registro dei verbali delle assemblee in cui va allegato il regolamento di condominio. Infine l’amministratore deve aprire obbligatoriamente un conto corrente bancario o postale intestato al condominio.Tra le novità si segnalano inoltre le nuove maggioranze assembleari. Ad esempio per la validità dell’assemblea  il quorum è ora di un terzo degli aventi diritto se in possesso di un terzo dei millesimi.

 

Riforma del condominio: il via dal 18 giugno ultima modifica: 2013-06-17T18:02:42+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo