Il concorso della norma penale tributaria con la norma tributaria amministrativa è disciplinato dall’articolo 19 del Dlgs 74/2000, in base al quale, in buona sostanza, quando uno stesso fatto è punito con sanzione penale (tributaria) e sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale.
Non essendo tuttavia stato previsto un principio di «prevalenza» che statuisca l’applicazione della sanzione penale quale norma speciale in luogo di quella tributaria o viceversa, sia nella prassi dell’agenzia delle Entrate sia in sede giurisdizionale, il principio di specialità è rimasto nei fatti inapplicato, consentendo di conseguenza la permanenza nel nostro ordinamento di ipotesi di doppia punibilità.
Inoltre, le disposizioni citate non trovano applicazione qualora l’autore del reato abbia agito come rappresentante legale di una persona giuridica, in quanto le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società ed enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica, mentre penalmente risponde la persona fisica che ha commesso il fatto.