Lo schema di D.L. recante misure urgenti in materia di crisi d’impresa e risanamento aziendale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 agosto, introduce diverse novita’: dal differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi al 16 maggio 2022 e rinvio al 31 dicembre 2023 delle procedure di allerta e composizione assistita, alla nuova procedura di composizione negoziata per la soluzione della della crisi d’impresa.
Una ulteriore novita’ e’ l’introduzione della procedura del c.d. concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Se la relazione finale dell’esperto della composizione negoziata indica che le trattative non hanno avuto esito positivo e che non e’stato possibile raggiungere alcun accordo con i creditori, l’imprenditore puo’ presentare nei 60 giorni successivi, una proposta di concordato per la cessione dei beni con un piano di liquidazione.
Il Tribunale, acquisita la relazione dell’esperto della composizione negoziata e il parere dell’ausiliario con riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte ne ordina la comunicazione- a cura del debitore- ai creditori e fissa l’udienza per l’omologazione ai fini della liquidazione del patrimonio. Il Tribunale, con il decreto di omologazione, nomina un liquidatore.
L’entrata in vigore del concordato semplificato, cosi’come della nuova procedura di composizione negoziata, e’prevista dal 15 novembre 2021.