La posizione debitoria del contribuente condiziona la possibilita’ di aderire al concordato preventivo biennale e di mantenere efficace l’accordo, tanto per i soggetti ISA quanto per i contribuenti in regime forfettario. E’ necessario che il contribuente interessato non abbia debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi oppure, se sussistenti, li abbia estinti in modo tale che il reddito residuo, compresi interessi e sanzioni, sia inferiore alla soglia di 5.000 euro.
In sede di prima applicazione del nuovo istituto, quindi, i debiti tributari devono essere estinti (oppure sospesi o rateizzati) entro il prossimo 31 ottobre 2024.
A differenza del testo previgente dell’art.10 comma 2 del DLgs.13/2024, quello attuale richiede che anche i debiti tributari siano definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non piu’ soggetti a impugnazione.