Nuova tassazione dei trasferimenti immobiliari

Dal 1°gennaio 2014 si realizza un inedito scenario delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa. Si avranno novità sotto il profilo dell’importo dovuto ( 2% per imposta di registro più 100 euro complessivi per imposte ipotecarie e catastali ed esenzione da imposta di bollo e da altri tributi minori). Il beneficio fiscale non sarà applicabile alle abitazioni classificate in catasto nelle categorie A1 (signorili), A8 (ville) e A9 (castelli e palazzi di pregio storico-artistico). Attualmente l’agevolazione prima casa è negata solo nel caso in cui l’abitazione venduta abbia caratteristiche “di lusso”, a prescindere dalla categoria catastale. Dal 1° gennaio 2014 si presenterà il seguente scenario: a) nei contratti soggetti a imposta proporzionale di registro (acquisti di immobili tra privati) l’applicazione dell’agevolazione “prima casa” sarà subordinata al fatto che l’abitazione oggetto di compravendita appartenga a una categoria catastale diversa da A1, A8 e A9; b) nei contratti soggetti ad Iva (acquisti tra imprese di costruzione e privati) rimarrà l’applicazione dell’ aliquota prima casa al 4% a cui vanno aggiunte le imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale nella nuova misura di 200 euro ciascuna e nessuna rilevanza avrebbe la rilevazione catastale per definire le caratteristiche di lusso dell’immobile.

Nuova tassazione dei trasferimenti immobiliari ultima modifica: 2013-12-27T18:41:13+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo