Con la locazione niente bonus ristrutturazione agli eredi

In  caso di decesso del contribuente, la detrazione IRPEF spettante in relazione agli interventi di recupero edilizio si trasmette per intero esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene., a prescindere dalla circostanza che l’immobile sia destinato o meno ad abitazione principale.

La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero non si trasferisce all’erede che loca l’immobile anche soltanto per brevi periodi nel corso dell’anno attraverso contratti di locazione brevi.

In applicazione del criterio generale in base al quale per determinare chi possa fruire della quota di detrazione relativa a un anno occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno.

In pratica, il diritto alla detrazione:

  • si mantiene in capo all’erede anche se questi utilizza l’immobile come ‘seconda casa’; 
  • viene meno qualora l’immobile sia concesso in locazione o in comodato;
  • se la detenzione dell’immobile viene esercitata congiuntamente da piu’ eredi, la detrazione puo’ essere ripartita tra gli stessi in parti uguali;
  • se vi sono piu’ eredi, qualora uno solo di essi abiti l’immobile, la detrazione spetta per intero a quest’ultimo non avendone piu’ gli altri la disponibilita’;
  • se il coniuge superstite, titolare del solo diritto di abitazione, rinuncia all’eredita’, lo stesso non puo’ fruire delle residue quote di detrazione, venendo meno la condizione di erede. In tal caso, neppure gli altri eredi (figli) potranno beneficiare della detrazione se non convivono con il coniuge superstite in quanto non hanno la detenzione materiale del bene.

La condizione della detenzione materiale e diretta del bene deve sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredita’, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intende fruire delle residue rate di detrazione.

Nel caso in cui l’erede, che nel momento di accettazione dell’eredita’ deteneva direttamente l’immobile, abbia successivamente concesso in comodato o in locazione l’immobile stesso, non potra’ fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui l’immobile non e’detenuto direttamente. 

Potra’ pero’ beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione o di comodato, riprendendo la detenzione materiale e diretta del bene, inoltre la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto degli interventi deve sussistere per l’intera durata del periodo d’imposta di riferimento, pertanto, in tutti i casi in cui l’immobile pervenuto in eredita’ sia locato o concesso in comodato anche solo per una parte dell’anno,  l’erede non potra’ fruire della quota di detrazione riferita a tale annualita’. 

 

 

 

 

Con la locazione niente bonus ristrutturazione agli eredi ultima modifica: 2019-07-23T06:05:37+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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