Comunicazioni transfrontaliere e casi di esonero

E’stabilito l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi che intercorrono con soggetti non residenti e non stabiliti in Italia.

.La comunicazione non e’dovuta per le operazioni relativamente alle quali e’ stata emessa una fattura elettronica o una bolletta doganale. Il termine per effettuare la comunicazione e’ l’ ultimo giorno del mese successivo a quello della data di emissione o di registrazione della fattura ai fini della liquidazione dell’Iva.

I dati relativi alle operazioni transfrontaliere saranno trasmesse all’Agenzia delle Entrate telematicamente e rappresentati in formato xml; e’ richiesta l’apposizione di una firma elettronica da parte del soggetto responsabile della trasmissione dei dati (il soggetto passivo obbligato o il professionista delegato). Se il file e’ caricato mediante il servizio “Fatture e Corrispettivi”, e’ sufficiente il sigillo elettronico dell’Agenzia delle Entrate.

Rientrano negli obblighi comunicativi le operazioni nei confronti di privati che non hanno la residenza in Italia.

A seconda della natura dell’operazione, il file XML dovra’ esporre un diverso codice, ad esempio:

“N2” per le prestazioni di servizi fuori campo Iva ( servizi a soggetti passivi extra UE).

“N3” per le operazioni non imponibili (servizi internazionali ex art.9 DPR.633/72, cessioni intracomunitarie ex art.41 del D.L. 331/93);

“N6” per i servizi a soggetti passivi UE (dicitura inversione contabile) e per le autofatture derivanti da acquisti di servizi intra UE o da acquisti intracomunitari.

Sono escluse le importazioni e le esportazioni in quanto scorate da bollette doganali.

L’emissione della e-fattura, sostitutiva della comunicazione, e’ possibile per le operazioni attive ( come codice destinatario viene inserito 7 volte “X”).

Al momento non e’riconosciuto la possibilita’ di emettere autofattura in formato XML, in sostituzione degli obblighi di integrazione della fattura ricevuta dal fornitore di un altro Stato membro.

I dati delle operazioni transfro

Comunicazioni transfrontaliere e casi di esonero ultima modifica: 2019-01-21T06:02:10+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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