A decorrere dal periodo d’imposta 2012, gli imprenditori individuali e collettivi devono comunicare i dati anagrafici dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in godimento i beni dell’impresa (art.2, comma 36 -sexiesdecies del D.L. n.138/2011) . La comunicazione può essere effettuata in alternativa anche dai soci o familiari dell’imprenditore. Sono obbligati alla comunicazione i seguenti soggetti residenti in Italia: imprenditore individuale, società di persone, società di capitali, società cooperative, stabili organizzazioni di società non residenti, enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale. Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le società semplici. Vanno comunicati all’Anagrafe tributaria i dati dei soci (comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa concedente) e dei familiari dell’imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa, qualora ci sia una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento. L’obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in anni precedenti, qualora ne permanga l’utilizzo in quello di riferimento della comunicazione. La comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall’impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo. Sono esclusi dalla comunicazione i beni concessi in godimento agli amministratori; i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale; i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o no residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci, che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali; gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci; i beni a uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’uso privatistico riconosciuto per legge. L’obbligo non sussiste quando i beni concessi in godimento al socio o familiare dell’imprenditore, inclusi nella categoria “altro”, siano di valore non superiore a 3.000 euro, al netto dell’ Iva. La comunicazione telematica può essere effettuata direttamente attraverso i canali telematici Entratel o Fisconline, oppure servendosi degli intermediari incaricati alla presentazione delle dichiarazioni. Per i beni in godimento nel 2012, anno di prima applicazione delle nuove disposizioni, la comunicazione deve essere effettuata entro il 12 dicembre 2013. La scadenza dell’invio della comunicazione relativa agli anni successivi al 2012 è il 30 aprile dell’ anno successivo in cui i beni sono stati concessi o permangono in godimento.
Comunicazioni relative ai beni d’impresa
Comunicazioni relative ai beni d’impresa ultima modifica: 2013-11-16T18:48:15+01:00 da