Comunicazione liquidazioni periodiche Iva

Scade lunedi 18 settembre il termine ultimo per trasmettere la comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva effettuate nel 2^trimestre del 2017. L’invio dei dati deve essere effettuato esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche Iva” approvato dall’Agenzia delle Entrate. Chi ometta o adempia non correttamente all’obbligo può rimediare entro 15 giorni dalla scadenza, usufruendo della riduzione della metà delle sanzioni ed avvalendosi, ebve del ravvedimento operoso.

Nel nuovo modello per la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva il contribuente deve indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta. Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati. Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati. Il modello relativo al primo trimestre deve essere presentato entro il 31 05 2017. La comunicazione relativa al 2^trimestre è presentata entro il 18/09/2017, mentre quelle relative al 3^e 4^trimestre, rispettivamente, entro il 30/11/2017 e il 28.02/2018 . L’obbligo di invio sussiste anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, purchè, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero. In caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola Comunicazione riepilogativa per ciascun periodo. L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.000,00 La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Il modello da utilizzare, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione, è stato approvato con provv. Agenzia Entrate n.58793 dello scorso 27 marzo.

Il nuovo obbligo comunicativo è stato introdotto a partire dal 2017 e ha per oggetto i dati delle liquidazioni periodiche, mensili e trimestrali. Sono esclusi dall’obbligo soltanto i soggetti già esonerati dall’effettuazione delle  liquidazioni periodiche, nonchè quelli esonerati dalla presentazione dalla dichiarazione Iva annuale.

 

Comunicazione liquidazioni periodiche Iva ultima modifica: 2017-09-14T06:07:14+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

Commenta questo articolo