Comunicazione periodiche trimestrali e soggetti obbligati

Dal 1° gennaio 2017 l’elenco clienti e fornitori, cosiddetto spesometro è abrogato e sostituito dall’obbligo di trasmissione delle comunicazioni trimestrali dei dati delle fatture, emesse e ricevute e delle liquidazioni periodiche dell’Iva. Il nuovo articolo 21 del Dl 78/2010 impone infatti di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento e di quelle ricevute e registrate, comprese le bollette doganali, nonchè i dati delle relative variazioni. I dati da trasmettere in forma analitica, comprendono i dati identificativi dei soggetti coinvolti, data e numero, base imponibile, aliquota applicata, imposta e tipologia di operazione.

La seconda comunicazione trimestrale, da trasmettere con le stesse tempistiche di quella dei dati delle fatture, riguarda i dati delle liquidazioni periodiche Iva: vanno cioè comunicati i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni anche se a credito.  La trasmissione periodica di entrambe le comunicazioni obbligatorie deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, con l’eccezione dei dati e delle liquidazioni relative al secondo trimestre i quali vanno trasmessi entro il 16 settembre di ogni anno, invece che entro il termine del 31 agosto. In relazione all’ultimo trimestre, la trasmissione va effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio. Inoltre, solamente per il 2017 e unicamente per le comunicazioni dei dati delle fatture, la prima trasmissione dell’intero semestre gennaio-giugno andrà effettuata entro il 25 luglio 2017.

In caso di incoerenza dei dati trasmessi, o di disallineamento tra i dati comunicati e i versamenti effettuati , il contribuente informato degli esiti, potrà fornire i chiarimenti necessari oppure versare quanto dovuto ricorrendo al ravvedimento operoso.

Per l’omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture è introdotta una sanzione di 2 euro per ogni fattura, sino ad un massimo di 1.000 euro a trimestre. La sanzione sarà ridotta alla metà, entro il limite di 500 euro, in caso di trasmissione ovvero di correzione dei dati se effettuati entro i 15 giorni successivi all’originaria scadenza.

Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni, la sanzione va da 500 euro a 2.000 euro, riducibili alla metà in caso di trasmissione o correzione effettuate entro i 15 giorni successivi.

Con l’introduzione dei nuovi adempimenti Iva, che dovranno essere espletati dal prossimo 1° gennaio, si pone con esattezza di stabilire quali siano i soggetti obbligati. Per le comunicazioni delle liquidazioni periodiche si ricomprendono tutti i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva e all’effettuazione delle liquidazioni periodiche e per le comunicazioni delle fatture emesse e ricevute si fa un generico riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

I nuovi obblighi comunicativi, previsti dall’art.4 del D.L. 193/2016 , hanno sostituito il previgente art.21 D.L. 78/2010, con la soppressione dell’obbligo di invio dello spesometro annuale e introdotto l’obbligo di inviare all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell’art.25 del D.P.R. 633/72. Inoltre lo stesso articolo 4 del D.L. 193/2016  ha introdotto il nuovo art.21-bis al medesimo D.L. 78/2010 che prevede l’obbligo per i soggetti passivi di trasmettere una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche.

Per quanto riguarda quest’ultimo adempimento, i soggetti che hanno aderito al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ex art. 27 commi 1 e 2,D.L. 98/2011 e i soggetti che hanno aderito al regime forfetario ex L.190/2004 non sono tenuti all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, Di conseguenza, non saranno tenuti all’invio trimestrale dei dati relativi alle liquidazioni periodiche.

Più complessa si configura l’individuazione dell’obbligo d’invio della comunicazione delle fatture emesse e ricevute. A tal proposito la norma fa riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. E’ noto che che sia i minimi che i forfetari non effettuano la rivalsa dell’imposta e sono esonerati dagli adempimenti dichiarativi, per costoro è previsto un esonero dagli adempimenti Iva. Per tali ragioni tali soggetti sono stati esclusi dall’obbligo d’invio dello spesometro. Trattandosi ora di un adempimento derivato dallo spesometro, pare possibile estendere le casistiche di esenzione applicate al precedente adempimento. Pertanto si deve escludere che i minimi e i forfettari sino tenuti all’invio della comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute.

Stesse conclusioni riguardano anche le associazioni che determinano l’Iva con le modalità forfettarie, avendo esercitato l’opzione per l’applicazione del regime della L.398/1991.

In sintesi, ricordiamo gli adempimenti relativi al 2017:

i soggetti passivi (esclusi i forfettari)  dovranno effettuare la comunicazione polivalente ai fini Iva spesometro annuale relativo alle fatture ricevute ed emesse nel 2016, per i contribuenti mensili  (entro il 10 Aprile ) e per i trimestrali (entro il 20 Aprile),  inoltre dovranno effettuare (entro il 25 luglio)  in via del tutto eccezionale, solo per il 2016, l’invio dello spesometro semestrale, che per i successivi anni avrà cadenza trimestrale, attraverso la comunicazione polivalente contenente i dati delle fatture emesse e ricevute ai fini Iva dei primi sei mesi del 2017. A partire dal 2018 non ci sarà lo spesometro annuale in quanto sarebbe una duplicazione di adempimenti poichè nel corso del 2017 si è proceduto a comunicare i dati relativi alle fatture emesse e ricevute.

In ultimo, le comunicazioni delle liquidazioni mensili e trimestrali, a partire dal 2017, dovranno essere presentate alle scadenze prestabilite, le prime entrola fine del mese successivo al mese di riferimento della liquidazione, le seconde entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento della liquidazione.

Comunicazione periodiche trimestrali e soggetti obbligati ultima modifica: 2016-11-17T18:06:35+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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