Sono obbligati all’adempimento coloro che esercitano attività d’impresa, sia in forma individuale che collettiva. Restano invece escluse le società semplici. A decorrere dall’anno 2012 i soggetti obbligati devono comunicare all’anagrafe tributaria i dati dei soci e dei familiari dell’imprenditore che abbiano ricevuto in godimento beni dell’impresa, qualora sussiste una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento. E’ soppresso l’obbligo di comunicazione all’Anagrafe dei dati relativi ai beni- diversi da autovetture e altri veicoli soggetti a registrazione, unità da diporto, aeromobili e immobili di cui l’Amministrazione Finanziaria attraverso le proprie banche dati è a conoscenza dei titolari dei diritti di proprietà-concessi in godimento a soci e familiari il cui valore di mercato sia inferiore a 3.000 euro al netto dell’Iva. Sono esclusi dalla comunicazione i beni concessi in godimento agli amministratori, i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora questi ultimi costituiscono fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli artt. 51 e 54 del Tuir; i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale; i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell’imprenditore. Viceversa i finanziamenti concessi dai soci e familiari per l’attività dell’impresa sono da monitorare e devono essere oggetto di un’ulteriore comunicazione da inviare all’Anagrafe, per importi uguali o superiori a 3600 euro. Pertanto si ha uno sdoppiamento di comunicazioni da fornire all’amministrazione finanziaria utilizzando gli apposti modelli allegati al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n.94902 e inviarli attraverso il servizio telematico Entratel o Fisconline. Per i beni in godimento nel 2012, anno di prima applicazione, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 12/12/2013. A regime l’invio dovrà essere effettuato entro il 30/04 dell’anno successivo al godimento dei beni.