Comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci

Entro il prossimo 31 ottobre (scadendo il 30 domenica) dovranno essere comunicati all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni dell’impresa che sono stati utilizzati nel corso del 2015 dai soci o familiari dell’imprenditore e i finanziamenti effettuati dai soci o familiari dell’imprenditore e ricevuti dall’impresa nello stesso anno. Si tratta dei beni concessi in godimento ai soci.  Riguardo all’adempimento in commento, previsto dall’art.2 del DL138/2011, non sussistono novità rispetto allo scorso anno. La scadenza a regime dell’adempimento è il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui:

  • i beni sono concessi o permangono in godimento;
  • i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti.

Poiché il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi UNICO 2016 è scaduto lo scorso 30 settembre, entro il 31 ottobre 2016 devono essere presentate le comunicazioni riguardanti i beni in godimento nel 2015 nonché i finanziamenti e le capitalizzazioni ricevuti dall’impresa nel 2015.

La comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline come i commercialisti.

L’obbligo di comunicazione dei beni concessi in godimento sussiste solo nel caso in cui un determinato bene sia dato in godimento ai soci ovvero ai familiari dell’imprenditore e sussista un differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento (tassabile come reddito diverso, indicato al rigo RL 10 di Unico PF 2016 del soggetto utilizzatore). Rientrano tra i beni oggetto di comunicazione autovetture e altri beni  diversi dai precedenti (es. computer, telefono cellulare) se di valore superiore a 3.000 euro al netto dell’Iva. Sono esclusi dall’ambito applicativo della comunicazione: i beni concessi in godimento agli amministratori; i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli artt.51 e 54 del TUIR; i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale; gli alloggi delle società cooperative edilizie di proprietà indivisa concessi ai propri soci, i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge (es.taxi); i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell’imprenditore.

L’obbligo di comunicazione dei beni concessi in godimento può essere assolto, in alternativa, dall’impresa concedente, dal socio o dal familiare dell’imprenditore (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado). La comunicazione relativa ai finanziamenti e alle capitalizzazioni, invece, deve essere effettuata esclusivamente dall’impresa che riceve l’apporto.

Si ricorda che sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i dati relativi a finanziamenti o capitalizzazioni di importo annuo inferiore a 3.600 euro.

Quanto ai profili sanzionatori, per l’omessa comunicazione dei beni concessi in godimento è prevista una sanzione pari al 30% della differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo effettivamente pagato dal socio o familiare.

Comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci ultima modifica: 2016-10-10T06:08:28+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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