Comunicazione dati fatture emesse e ricevute: proroga al 28 settembre

Proroga breve, quella prevista per l’invio dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute nel primo semestre 2017, che secondo gli operatori del settore non risolve i problemi applicativi legati alla concreta applicazione del nuovo spesometro. Il differimento della scadenza dal 16 settembre al 28 settembre non permetterebbe, infatti, di chiarire i dubbi connessi all’invio dei dati.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha confermato la proroga -breve- per l’invio dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute nel primo semestre del 2017: dal 18 settembre (il 16 cade di sabato) l’invio slitta al 28 settembre 2017. 

Sono due le novità che si sono presentate nel 2017. L’art. 4 del Dl.193./2016 ha introdotto gli obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Entrate su base trimestrale:

  1. i dati delle fatture emesse e ricevute e delle bollette doganali, nonchè delle relative variazioni
  2. i dati delle liquidazioni Iva periodiche, sia nel caso in cui l’imposta sia liquidata mensilmente che trimestralmente

L’Agenzia delle Entrate potrà infatti controllare, attraverso questi due adempimenti, i dati delle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni con quelli dei versamenti e, in caso di incoerenze tra tali importi, lo renderà noto ai contribuenti al fine di instaurare il dialogo che consente loro di fornire gli opportuni chiarimenti.

Sono obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture tutti i soggetti passivi Iva, a eccezione di coloro che:

-si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone montane di cui al’art.9 del Dpr 601/1973

-applicano il regime forfettario dei minimi (legge 190/2014) e quello di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori (DL.98/2011)

-hanno optato, ex art.3 comma 1, del Dlgs.127/2015, per il regime facoltativo di trasmissione dei dati delle fatture all’Agenzia delle Entrate.

I soggetti passivi Iva sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte:

-le fatture emesse indipendentemente dalla loro registrazione, comprese quelle annotate nel registro dei corrispettivi

-le fatture ricevute e registrate, comprese le bollette doganali

-le note di variazioni di cui all’art.26 del DPR.633/72 relative alle predette fatture.

L’invio deve avvenire in forma analitica e comprendere almeno i dati identificativi del fornitore e del cliente, la data e il numero del documento, la data di registrazione (per le sole fatture ricevute e le relative note di variazione), la base imponibile, l’aliquota Iva applicata e l’imposta oppure, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta sul documento, la tipologia dell’operazione.

In caso di operazioni esenti, non imponibili, in regime del margine e reverse charge in luogo dell’imposta deve essere annotata una specifica causale da (N1 A N7) che  indica la natura cioè la tipologia dell’operazione.

La periodicità è trimestrale, a prescindere dalla circostanza che l’imposta sia liquidata con cadenza mensile o trimestrale. In merito ai termini, a regime, le comunicazioni relative al primo, al terzo e al quarto trimestre devono essere inviate telematicamente entro il secondo mese successivo a ciascun trimestre (rispettivamente entro il 31 Maggio, il 30 Novembre e il 28/29 Febbraio), mentre quella relativa al secondo trimestre deve essere inviata entro il 16 Settembre. Solo in sede di prima applicazione, e quindi per il 2017, le comunicazioni hanno cadenza semestrale e possono essere trasmesse, per il primo semestre, entro il 16 settembre 2017, per il secondo semestre, entro il 28 febbraio 2018.

 

 

Comunicazione dati fatture emesse e ricevute: proroga al 28 settembre ultima modifica: 2017-09-07T06:02:54+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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