Con la riforma del 2003 al Collegio sindacale e’ stata tolta ogni forma di controllo tecnico sul bilancio, tant’e’ che inizialmente, l’art.2409-ter c.c. titolato “Fuzioni di controllo contabile”, imponeva al revisore di verificare se il bilancio di esercizio corrispondeva alle risultanza delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se era conforme alle norme che lo disciplinavano. Il DLgs. 39/2010, emanato in attuazione della Direttiva 2006/43/Ce ha di fatto espunto dal codice civile tutte le norme sulla revisione legale, che quindi oggi contiene solo le norme sul Collegio sindacale.
Cio’ premesso, oggi i compiti di questi due organi di controllo sono nettamente distinti, per cui il Collegio sindacale, non incaricato della revisione legale, e’ chiamato a svolgere sul bilancio d’esercizio esclusivamente l’attivita’ di vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, con un controllo sul rispetto, da parte degli amministratori, delle norme procedurali inerenti alla formazione, al deposito e alla pubblicazione, non dovendo effettuare controlli analitici di merito sul contenuto dello stesso, ne’esprimere un giudizio sulla sua attendibilita’.
Il Collegio sindacale non ha, quindi, alcun obbligo di eseguire procedure di controllo per accertare la verita’, la correttezza e la chiarezza sul bilancio.
Allo stesso tempo l’art.14 del DLgs.39/2010 prevede alla lettera a) del primo comma, che il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti esprima con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e illustri i risultati della revisione, mentre al secondo comma, lett.c) dispone che la relazione comprenda un giudizio sul bilancio indicando chiaramente se questo e’ conforme alle norme che disciplinano la redazione e se appresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico dell’esercizio.