La proroga al 31 ottobre 2017 del termine di presentazione dei modelli Redditi 2017, disposta dal DPCM 26 luglio 2017, ha determinato il differimento anche negli adempimenti connessi alla predetta scadenza, tra cui la compilazione del libro cespiti di cui all’art.16 comma 1 del DPR.600/73, la quale deve, quindi, essere effettuata, da parte dei contribuenti, il cui esercizio chiude al 31 dicembre di ogni anno, entro la fine del corrente mese.
L’adempimento interessa sia i soggetti che tengono tale registro, sia coloro che, avvalendosi di specifiche disposizioni semplificative, effettuano le registrazioni relative ai beni soggetti alla procedura di ammortamento sul libro giornale o nel libro inventari- per i soggetti in contabilità ordinaria- oppure nel registro Iva degli acquisti, per le imprese minori e i professionisti.
Inoltre si segnala che le imprese minori e gli esercenti arti e professioni in contabilità semplificata possono non tenere il registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta dell’Amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati previsti dall’art.16 del DPR.600/73; la fornitura di tali dati è equiparata a tutti gli effetti all’annotazione dei medesimi nel registro dei beni ammortizzabili.
Unitamente alle altre scritture contabili, anche per il libro cespiti va poi considerata l’ulteriore scadenza per la stampa dei registri contabili analogici che deve avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni annuali. In dipendenza della proroga al 31 ottobre 2017 del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, il termine per l’adempimento è rinviato al 31 gennaio 2018.