Compensi ai familiari indeducibili

È abbastanza frequente nelle piccole realtà professionali o imprenditoriali, che i familiari prestino un’attività lavorativa nei confronti del professionista o imprenditore.

La relativa disciplina fiscale è regolata rispettivamente:

  • dall’articolo 54, comma 6-bis, Tuir per quanto riguarda i compensi corrisposti ai familiari da parte di un lavoratore autonomo;
  • dall’articolo 60 Tuir per quelli corrisposti nell’esercizio di imprese.

In particolare la prima norma stabilisce che “Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell’artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l’opera svolta nei confronti dell’artista o professionista ovvero della società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti”.

Due le considerazioni da fare: la norma individua innanzitutto in modo specifico quali siano i familiari del professionista (ma anche dei soci/associati nel caso di esercizio dell’attività in forma associata) nei confronti dei quali vige l’indeducibilità dei compensi corrisposti:

  • il coniuge, anche separato;
  • i figli minori di età, anche affidati o affiliati;
  • i figli permanentemente inabili al lavoro;
  • gli ascendenti, ovvero genitori e nonni.

Restano pertanto esclusi i figli maggiorenni abili al lavoro, i fratelli, gli zii, gli affini.

In secondo luogo vengono identificati i rapporti di lavoro interessati alla disciplina, ovverosia deve trattarsi esclusivamente di:

  • rapporti di lavoro dipendente (“lavoro prestato”);
  • rapporti di collaborazione coordinate e continuativa (“opera svolta”);
  • prestazioni di lavoro occasionale.

Di conseguenza, la norma non si applica ai compensi erogati dal professionista a familiari titolari di partita Iva, che svolgono quindi per professione abituale un’attività di natura professionale o imprenditoriale, proprio perché tali attività non rientrano nelle locuzioni di “lavoro prestato” o “opera svolta” (Circolare 25/E/1997).

Quindi, il medico che corrisponde alla moglie professionista/commercialista un compenso per la tenuta della contabilità, dedurrà il relativo costo; mentre invece se corrisponde alla figlia un compenso per una prestazione occasionale (attività di archivio) svolta nello studio, questo sarà indeducibile.

Per quanto riguarda l’identificazione dei compensi indeducibili, poiché l’intento della norma antielusiva è di evitare la deduzione di costi che potrebbero non essere corrisposti, si deve far riferimento alla sola retribuzione, comprensiva della quota di accantonamento del trattamento di fine rapporto; sono quindi esclusi i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori (Inps e Inail), che possono essere portati in deduzione.

L’ultima parte dell’articolo 54 comma 6-bis Tuir prevede esplicitamente che i compensi non deducibili non concorrono a formare il reddito dei percipienti e quindi essi non devono venire assoggettati a ritenuta fiscale alla fonte, mentre vanno effettuate normalmente le ritenute previdenziali e il relativo versamento dei contributi.

La deducibilità dei compensi corrisposti ai familiari da parte dell’imprenditore individuale è invece disciplinata dall’articolo 60 del Tuir, che stabilisce che “Non sono ammesse in deduzione a titolo di compenso del lavoro prestato o dell’opera svolta dall’imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all’impresa di cui al comma 4 dell’articolo 5”.

 

Compensi ai familiari indeducibili ultima modifica: 2015-12-14T12:59:14+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo