La compensazione del credito derivante dalla dichiarazione Iva puo’ essere fruita secondo diverse modalita’ a seconda degli importi considerati. La discriminante fondamentale e’ l’importo dei 5.000 euro. Fino a questo importo, infatti, e’possibile fruire della compensazione de utilizzare il credito Iva, sia in compensazione verticale che orizzontale.
Se, invece, l’importo della compensazione del credito Iva e’superiore ad euro 5.000 allora occorre attendere il 16 marzo (termine che da quest’anno la dichiarazione deve obbligatoriamente essere presentata) non essendoci piu’ la possibilita’ di presentazione della dichiarazione in forma unificata con al dichiarazione dei redditi.
Altra novita’ importante e’ l’obbligtorieta’ del visto di conformita’ anche per i crediti Iva di importo pari o superiori a 5.000 euro, con un abbassamento dei precedenti limiti pari ad euro 15.000.
La compensazione orizzontale si ha quando il credito considerato viene utilizzato per compensare un debito relativo a imposte di natura diversa (ad esempio quando si utilizza il credito Iva per compensare il debito Irpef o Inps). Si deve presentare il modello F24.
La compensazione verticale invece si realizza quando il credito fiscale viene utilizzato per compensare un debito della stessa natura (quando il contribuente decide di utilizzare il credito Iva per compensare il debito del 1^trimestre). Non si deve presentare il modello F24.
E’stato introdotto l’obbligo di inviare telematicamente tramite Entratel/Fisconline i modelli F24 conteneti compensazione con crediti derivanti da qualsiasi imposta.
Per i contribuenti titolari di partita Iva ha introdotto l’obbligo del canale dell’Agenzia delle Entrate per tutte le compensazioni nel modello F24, per qualsiasi tipologia di imposta a credito utilizzata.
Nel caso delle persone fisiche non titolari di partita Iva, a differenza di quanto previsto per imprese e autonomi, e’prevista la possibilita’ di pagare il modello F24 cartaceo nel caso in cui lo stesso modello modello di pagamento non presenti alcuna compensazione. L’obbligo di pagamento tramite home banking o canali intermediari sussiste nel caso di modello F24 con saldo positivo e compensazioni di qualsiasi tipo. Nel caso di modello F24 a saldo zero vi e’obbligo di utilizzare i canali dell’ Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online).