Compensazione Iva per il 2018

Dal 1°gennaio di ogni anno è possibile utilizzare in compensazione il credito Iva relativo all’anno precedente.

Vediamo d’inquadrare correttamente le modalità per compensare correttamente il credito Iva per l’anno 2018.

Di regola esiste la compensazione orizzontale e la compensazione verticale. E’ bene ricordare che quando si parla di limiti alla compensazione si riferisce alla compensazione orizzontale, perchè quella verticale non è soggetta a limitazione.

Con la compensazione verticale il credito viene utilizzato per compensare un debito della stessa imposta (Iva con Iva). Questo tipo di compensazione non è soggetta a limitazioni. Con la compensazione verticale il credito viene utilizzato per compensare un debito relativo ad imposte diverse dall’Iva. Questo tipo di compensazione è soggetta, invece, a limitazioni.

Ricordiamo che esiste un limite alla compensazione orizzontale che, dal 2014 è stato aumentato ad euro 700.000,00.

Ciò premesso vediamo le regole di compensazione del credito Iva e in particolare quello del 2017, utilizzabile dal 2018.

La compensazione del credito Iva annuale può essere effettuata:

  1. dal 1°giorno del periodo successivo a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva, per importi inferiori o uguali a euro 5.000 (per esempio: il credito Iva 2017, d’importo pari a euro 5.000, può essere compensato a partire dal 01/01/2018.
  2. dal 10°giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva, munita di visto di conformità, per importi superiori a euro 5.000. E’ con la presenza della dichiarazione Iva, infatti, che matura la certezza della presenza del credito. Questa limitazione è nata per contrastare gli utilizzi di credito inesistenti e conferire quindi maggiore rigore alla compensazione fiscale, ed è stata di recente modificata con i D.l.50/2017 (per esempio il credito Iva 2017 di importo pari a euro 12.000 può essere compensato senza necessità di attendere la dichiarazione annuale fino all’ammontare di euro 5.000. Raggiunto  questo limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire solo a partire dal 10°giorno successivo a quello di presentazione del mod. Iva 2018. Considerando che il mod. Iva 2018 può essere presentato esclusivamente in forma autonoma nel periodo tra il 1°febbraio e il 30 aprile 2018, presentando la dichiarazione Iva il primo giorno utile, cioè il 1°febbraio, la compensazione – per importi superiori a 5.000 euro non potrà avvenire prima dell’11/02/2018.

Nella Legge di Bilancio 2018 è stata introdotta una norma secondo cui l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione dei modelli F24 relativi a compensazioni che presentano profili di rischio.

Le compensazioni sono considerate effettuate alla data della loro effettuazione se il credito risulta correttamente utilizzato. In caso contrario, la delega di pagamento non sarà eseguita e le relative compensazioni non si considerano effettuate.

Infine per un corretto versamento tramite mod.F24, i titolari di partita Iva devono ricordare le seguenti regole modificate di recente dal D.l. 50/2017:

  • in caso di presentazione di un mod.F24 con compensazione, questo deve essere presentato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) indipendentemente dall’importo.
  • in caso di presentazione di un mod.F24 senza compensazione, questo può essere presentato sia mediante i servizi telematici messi a disposizione dell’agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) sia da quelli messi a disposizione dagli intermediari della riscossione (remote/homebanking).

 

Compensazione Iva per il 2018 ultima modifica: 2018-03-02T06:05:02+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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