Le imprese e i lavoratori autonomi che vantano crediti commerciali e professionali nei confronti della Pubblica Amministrazione possono compensarli solo con le somme dovute ai base a carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2107.
E’stata estesa anche all’anno 2018 la possibilita’ prevista dall’ art.12 comma 7-bis del DL.145/2013, per le imprese e i lavoratori autonomi di utilizzare in compensazione, con le somme dovute a seguito d’iscrizione a ruolo o derivanti da atti esecutivi, affidate agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017 i crediti:
- maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione
- relativi a somministrazioni, forniture appalti e servizi, anche professionali
- non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, che sono stati oggetto di certificazione da parte dell’Ente debitore.
La nuova modalita’ di compensazione dei crediti commerciali e professionali puo’ quindi essere esercitata:
- a decorrere dal 12 agosto 2108
- in relazione a tributi erariali, regionali e locali contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
- qualora la somma affidata all’agente della riscossione sia inferiore o pari al credito vantato;
- su richiesta del creditore, che dovra’ presentare all’agente della riscossione competente la certificazione del credito rilasciata dalla Pubblica Amministrazione debitrice (credito che potra’ essere utilizzato anche parzialmente).
L’agente della riscossione dovra’ verificare l’esistenza e la validita’ di tale certificazione e, in caso di esito positivo della verifica, estinguera’ il debito iscritto a ruolo o derivante da atti esecutivi, limitatamente all’ importo corrispondente al credito certificato che si intende utilizzare in compensazione.