L’attivita’degli esercenti commercio al dettaglio rientra tra quelle disciplinate dall’art.22 del D.P.R. n.633/72. Tale disposizione stabilisce che l’emissione della fattura non e’ obbligatoria se non e’ richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. In assenza di fattura, i corrispettivi devono essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale.
Tanto premesso, qualora il cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, chieda l’emissione della fattura, l’esercente potra’ alternativamente:
- in caso di fattura differita, emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale da utilizzare come documenti idonei (documento equipollente al DDT) per l’emissione di una fattura differita. In tal caso, l’ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi.
- in caso di fattura immediata, trasmettere al SdI entro i termini della liquidazione periodica, la fattura recante l’indicazione della data di effettuazione dell’operazione e rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, apposita quietanza che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale. In luogo della quietanza puo’ essere rilasciata alla parte una stampa della fattura ovvero della ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico.
L’emissione della fattura differita prevede l’indicazione del dettaglio delle operazioni, nel caso di cessioni di beni tale adempimento e’ soddisfatto indicando i riferimenti dei DDT, senza allegare gli stessi.
I DDT possono essere conservati in maniera cartacea. Qualora i DDT siano allegati alla fattura elettronica e l’operatore utilizzi il servizio di conservazione gratuita offerto dall’Agenzia delle Entrate, tali documenti saranno portati automaticamente in conservazione con la fattura. A tal proposito si ricorda che il singolo file fattura non deve superare la dimensione di 5MB.
Si ricorda, che, qualora il cliente sia un consumatore finale, l’esercente dovra’ comunque mettere a disposizione della controparte, al momento dell’emissione della fattura elettronica, una copia analogica o elettronica della fattura, salvo che il cliente non vi rinunci.
Quando le fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta.