Come comportarsi con le operazioni a cavallo dell’anno?

Pertanto, a differenza di quanto accaduto nei mesi precedenti, e fino al mese di novembre scorso (quando una fattura ad esempio datata 30 novembre e ricevuta il 5 dicembre, poteva essere inclusa nella liquidazione del mese di novembre), nel mese di dicembre, per le fatture datate 31/12/2023 e ricevute tramite il Sdi, ad esempio, il 5 gennaio 2024, non è possibile detrarre l’imposta nella liquidazione del 16 gennaio 2024, ma occorrerà attendere il 16 febbraio 2024 per i contribuenti mensili o il 16 maggio 2024 per quelli trimestrali.

Sono cinque i casi in cui è possibile trovarsi:

1) fatture per operazioni effettuate nel 2023 e ricevute e registrate entro la fine dell’anno 2023 Ø il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nella liquidazione di dicembre 2023, il cui versamento scade il 16 gennaio per i mensili, il 16 febbraio per i trimestrali speciali o il 18 marzo 2024 per i trimestrali normali.

2) fatture per operazioni effettuate a dicembre 2023 e ricevute nello stesso mese, ma registrate nel 2024 (c.d. “fatture dimenticate” non registrate nel 2023, ma entro il 30/04/2024) Ø il diritto alla detrazione potrà essere esercitato al più tardi nella dichiarazione annuale Iva relativa al 2023, da presentare entro il 30 aprile 2024, e si renderà necessaria la predisposizione di un registro Iva sezionale, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo della dichiarazione Iva annuale del 2023.

3) fatture per operazioni effettuate a dicembre 2023, ma ricevute e registrate a gennaio del 2024 Ø si potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta solo nel 2024 (anche se le fatture sono state ricevute e registrate entro il 15 gennaio 2024), il cui versamento Iva scadrà il 16 febbraio per i mensili o il 16 maggio 2024 per i trimestrali. Nella remota ipotesi in cui la fattura viene ricevuta e registrata a febbraio 2024, per i mensili la liquidazione Iva sarà dal 18 marzo 2024 e fino al 30 aprile 2024.

4) fatture per operazioni effettuate e ricevute a dicembre 2023, ma registrate dopo il 30 aprile 2024 Ø la prima conseguenza è la decadenza dal diritto all’esercizio della detrazione dell’imposta e per recuperare l’Iva è solo possibile presentare una dichiarazione Iva integrativa a favore per l’anno 2023, ai sensi dell’art. 8 co. 6-bis, per esercitare il diritto, entro il termine di decadenza dell’accertamento (5° anno successivo).

5) fatture per operazioni effettuate nel 2024 e ricevute nel 2024 Ø si potrà esercitare il diritto alla detrazione nel mese in cui è stata effettuata l’operazione, anche se la fattura è stata ricevuta ed annotata entro il 15 del mese successivo.

 

tavola riassuntiva

CASI POSSIBILI

TRATTAMENTO CONTABILE

ANNO DI DETRAZIONE

Caso 1) Fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre 2023

 

Concorrono alla liquidazione Iva del mese di dicembre 2023

2023

 

Caso 2) Fatture ricevute nel mese di dicembre 2023, non registrate a dicembre 2023, ma entro il 30 aprile 2024

Possono rientrare ai fini della detrazione nella dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2023, da presentare entro il 30 aprile 2024

2023

Caso 3) Fatture datate dicembre 2023 ma ricevute e registrate nel mese di gennaio 2024

Dovranno confluire nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2024 o successive, ma entro il 30 aprile 2024

2024

Caso 4) Fatture ricevute nel mese di dicembre 2023 e registrate dopo il 30 aprile 2024

Possono essere detratte nel 2023 solo attraverso la presentazione di una dichiarazione annuale Iva integrativa a favore, relativa all’anno 2023

2023

 

Caso 5) Fatture ricevute e registrate nel 2024

Concorrono alla liquidazione Iva nel mese in cui è stata effettuata l’operazione, anche se ricevute ed annotate entro il 15 del mese successivo

2024

 

 

 

 

Come comportarsi con le operazioni a cavallo dell’anno? ultima modifica: 2024-04-13T06:05:00+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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