Pertanto, a differenza di quanto accaduto nei mesi precedenti, e fino al mese di novembre scorso (quando una fattura ad esempio datata 30 novembre e ricevuta il 5 dicembre, poteva essere inclusa nella liquidazione del mese di novembre), nel mese di dicembre, per le fatture datate 31/12/2023 e ricevute tramite il Sdi, ad esempio, il 5 gennaio 2024, non è possibile detrarre l’imposta nella liquidazione del 16 gennaio 2024, ma occorrerà attendere il 16 febbraio 2024 per i contribuenti mensili o il 16 maggio 2024 per quelli trimestrali.
Sono cinque i casi in cui è possibile trovarsi:
1) fatture per operazioni effettuate nel 2023 e ricevute e registrate entro la fine dell’anno 2023 Ø il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nella liquidazione di dicembre 2023, il cui versamento scade il 16 gennaio per i mensili, il 16 febbraio per i trimestrali speciali o il 18 marzo 2024 per i trimestrali normali.
2) fatture per operazioni effettuate a dicembre 2023 e ricevute nello stesso mese, ma registrate nel 2024 (c.d. “fatture dimenticate” non registrate nel 2023, ma entro il 30/04/2024) Ø il diritto alla detrazione potrà essere esercitato al più tardi nella dichiarazione annuale Iva relativa al 2023, da presentare entro il 30 aprile 2024, e si renderà necessaria la predisposizione di un registro Iva sezionale, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo della dichiarazione Iva annuale del 2023.
3) fatture per operazioni effettuate a dicembre 2023, ma ricevute e registrate a gennaio del 2024 Ø si potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta solo nel 2024 (anche se le fatture sono state ricevute e registrate entro il 15 gennaio 2024), il cui versamento Iva scadrà il 16 febbraio per i mensili o il 16 maggio 2024 per i trimestrali. Nella remota ipotesi in cui la fattura viene ricevuta e registrata a febbraio 2024, per i mensili la liquidazione Iva sarà dal 18 marzo 2024 e fino al 30 aprile 2024.
4) fatture per operazioni effettuate e ricevute a dicembre 2023, ma registrate dopo il 30 aprile 2024 Ø la prima conseguenza è la decadenza dal diritto all’esercizio della detrazione dell’imposta e per recuperare l’Iva è solo possibile presentare una dichiarazione Iva integrativa a favore per l’anno 2023, ai sensi dell’art. 8 co. 6-bis, per esercitare il diritto, entro il termine di decadenza dell’accertamento (5° anno successivo).
5) fatture per operazioni effettuate nel 2024 e ricevute nel 2024 Ø si potrà esercitare il diritto alla detrazione nel mese in cui è stata effettuata l’operazione, anche se la fattura è stata ricevuta ed annotata entro il 15 del mese successivo.
tavola riassuntiva
CASI POSSIBILI | TRATTAMENTO CONTABILE | ANNO DI DETRAZIONE |
Caso 1) Fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre 2023
| Concorrono alla liquidazione Iva del mese di dicembre 2023 | 2023
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Caso 2) Fatture ricevute nel mese di dicembre 2023, non registrate a dicembre 2023, ma entro il 30 aprile 2024 | Possono rientrare ai fini della detrazione nella dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2023, da presentare entro il 30 aprile 2024 | 2023 |
Caso 3) Fatture datate dicembre 2023 ma ricevute e registrate nel mese di gennaio 2024 | Dovranno confluire nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2024 o successive, ma entro il 30 aprile 2024 | 2024 |
Caso 4) Fatture ricevute nel mese di dicembre 2023 e registrate dopo il 30 aprile 2024 | Possono essere detratte nel 2023 solo attraverso la presentazione di una dichiarazione annuale Iva integrativa a favore, relativa all’anno 2023 | 2023
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Caso 5) Fatture ricevute e registrate nel 2024 | Concorrono alla liquidazione Iva nel mese in cui è stata effettuata l’operazione, anche se ricevute ed annotate entro il 15 del mese successivo | 2024
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