Pronti i codici tributo per TARI e TASI

L’imposta unica comunale (IUC) si basa su due presupposti impositivi: il possesso di immobili e l’erogazione e fruizione dei servizi  comunali. Essa si compone di:-imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili (escluse le abitazioni principali); -tributo per i servizi indivisibili (TASI), riferita appunto ai servizi a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile;-tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore, nei Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico; la TARI può essere sostituita da una tariffa avente natura corrispettiva. Per il pagamento della TARI  e della tariffa sono stati ridenominati i seguenti sei codici tributo TARES, che ora potranno essere utilizzati per le somme dovute per TARI e tariffa: “3944” denominato “TARI-tassa rifiuti-TARES”; “3945”denominato “TARI-tassa rifiuti -TARES-INTERESSI”; “3946”denominato “TARI-tassa rifiuti-TARES-SANZIONI”; “3950” denominato “TARIFFA”; “3951” denominato”TARIFFA-INTERESSI”; “3952”denominato”TARIFFA-SANZIONI”. Inoltre sono stati istituiti i seguenti codici tributo per il versamento del tributo per servizi indivisibili TASI: “3958” denominato “TASI-tributo per servizi indivisibili su abitazioni principali e relative pertinenze; “3959” denominato “TASI-tributi per i servizi indivisibili per i fabbricati rurali ad uso strumentale; “3960”denominato “TASI-tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili”; “3961”denominato” TASI-tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati”. Per le sanzioni e interessi dovuti a seguito di attività di controllo sono invece stati istituiti i codici tributo “3962” denominato “TASI- tributo per i servizi indivisibili-INTERESSI” e “3963” denominato “TASI-tributo per i servizi indivisibili-SANZIONI”.

Pronti i codici tributo per TARI e TASI ultima modifica: 2014-04-28T19:38:46+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo