Comincia il conto alla rovescia per dotarsi del codice identificativo nazionale (CIN), dato che, dai primi di novembre, potranno scattare le sanzioni per chi non si adegua alla nuova normativa.
E’ stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 2024, l’avviso che, ai sensi dell’art.13-ter comma 15 DL 145/2023, fa scattare il termine di due mesi per l’entrata in vigore delle norme sul CIN.
Il suddetto codice va richiesto dal titolare di strutture turistico ricettive o dal soggetto che proponga con locazione breve un immobile o una sua porzione. Il CIN dovra’ essere assegnato, tramite apposita procedura automatizzata, dal ministero del Turismo, alle unita’ immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalita’ turistiche, a quelle destinate alle locazioni brevi, oltre che alle strutture turistico ricettive alberghiere ed extralberghiere. Al ministero e’affidata anche la gestione della relativa banca dati nazionale. Si prevede che, chiunque eserciti, direttamente o tramite intermediario, in forma imprenditoriale, l’attivita’ di locazione per finalita’ tuiristiche o di locazioni brevi, e’ soggetto all’obbligo di segnalazione certificata di inzio attivita’ (SCIA), presso lo sportello unico per le attivita’ produttive del comune nel cui territorio e’ svolta l’attivita’.
Ai fini dell’attribuzione del CIN, il locatore o il titolare della struttura turistico-ricettiva presenta, in via telematica, un’istanza, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorieta’ attestante i dati catastali dell’unita’ immobiliare o della struttura. Si prevedono inoltre degli obblighi quali:
- L’esposizione del CIN all’esterno dello stabile, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici;
- la sua indicazione in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.
Il titolare di una struttura turistico-ricettiva priva di CIN, nonche’ chiunque propone o concede in locazione, per finalita’ turistiche o per locazioni brevi, unita’ immobiliari o porzioni di esse prive di CIN, e’ punito con la sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.