Codice delle sanzioni per i commercialisti
A partire dal 1°gennaio 2017 anche i commercialisti avranno il proprio codice delle sanzioni. E’ composto da due parti, delle quali la prima riporta le disposizioni generali. Tra di esse, che il codice si applica a tutti gli iscritti (compresi quelli dell’elenco speciale dei non esercenti) e contempla tre tipologie di sanzioni: 4
- la censura per infrazioni non particolarmente gravi
- la sospensione fino a un massimo di 2 anni
- la radiazione in caso di violazioni molto gravi del codice deontologico che rendono incompatibile la permanenza dell’iscritto nell’Albo.
Le sanzioni potranno essere inasprite o mitigate in base alla sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti. Le prime ricorrono in caso di commissioni di più violazioni contemporanee, dolo, significatività della violazione o reiterazione dei comportamenti che abbiano determinato procedimenti disciplinari. Le attenuanti, invece, potranno essere invocate in assenza di dolo o danno rilevante a terzi, in caso di errore in buona fede o di tempestiva attivazione da parte dell’interessato per la riparazione del danno arrecato.
Il titolo II del codice, invece, è dedicato alle sanzioni disciplinari irrogabili in caso di violazione di specifiche disposizioni del codice deontologico. Per la violazione, ad esempio, del dovere di agire nell’interesse pubblico è prevista la censura. Stessa sanzione per la violazione dei doveri relativi al comportamento professionale e alla qualità e diligenza della prestazione. Sospensione fino a un massimo di sei mesi, invece, in caso di mancata sottoscrizione della copertura assicurativa per la responsabilità professionale. e per la violazione dei doveri di riservatezza e obiettività. Pena che può salire fino a 12 mesi in caso di violazione degli obblighi di comportamento nei confronti di dipendenti e collaboratori.
Per quanto riguarda, invece, gli obblighi di formazione, la sanzione cambia a seconda del numero dei crediti mancanti rispetto al monte complessivo di 90 nel triennio. Per assenza totale di crediti si potrà incorrere in una sospensione fino a 3 mesi, che diventano due in caso di monte crediti inferiore a 30. Oltre i 60 crediti, invece si andrà incontro alla censura, la stessa sanzione prevista nel caso in cui non venissero conseguiti i 20 crediti minimi per ogni anno o i nove nelle materie obbligatorie.
Tutte sanzioni che possono essere raddoppiate in caso di recidiva nel triennio successivo. La violazione degli obblighi in materia di formazione preclude, inoltre, la possibilità di essere inserito in elenchi o liste previste da specifiche normative, al fine di assegnazione di incarichi o per la designazione dei commissari d’esame.
Il Codice entrerà in vigore dal prossimo 1° gennaio e sarà applicabile solo ai procedimenti disciplinari avviati successivamente a quella data.