Alle situazioni di sovraindebitamento aveva cercato di far fronte la legge 3/2012, aprendo delle possibilità di rimettere in carreggiata chi non riuscisse più a fare fronte con le proprie risorse agli impegni assunti. Successivamente la legge 3 è stata abrogata, per confluire nel Codice della crisi che ha arricchito di nuove soluzioni questo percorso, proponendo le quattro strade per uscire dal debito. Si tratta di soluzioni che seguono procedure diverse e hanno così anche esiti differenti.
La ristrutturazione dei debiti
Si tratta di una proposta del debitore-consumatore di ristrutturazione delle esposizioni debitorie che non ha bisogno dell’assenso dei creditori per essere omologata dal giudice. Vi si può accedere se non si è fatta già una analoga domanda nei 5 anni precedenti (o comunque altre due volte in assoluto) e non ci si sia sovraindebitati per colpa grave o dolo.
Il Codice prevede che il consumatore sovraindebitato possa proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti, che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. Una volta omologato ed eseguito tale piano, l’interessato viene esdebitato, ossia vedrà cancellati i debiti pregressi per la parte non soddisfatta, a condizione che non abbia compiuto atti di frode o distrazione/occultamento del patrimonio, abbia prestato collaborazione per la ristrutturazione del debito e non abbia esposto passività insussistenti, aggravato colpevolmente il proprio dissesto o reso gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o fatto ricorso abusivo al credito. Quali debiti si possono “falcidiare” con questa procedura? Quelli derivanti da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, ma si può anche conservare inalterato il rapporto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale alla condizione di essere in regola con i pagamenti o essere rimesso in termini dal giudice. Anche i creditori privilegiati possono essere “falcidiati” in misura pari a quanto ricavabile dalla vendita dei beni su cui sono collocati i diritti di prelazione e ciò sulla base di un’attestazione dell’Organismo di composizione della crisi.
La liquidazione controllata
In questo caso il giudice nomina un liquidatore per destinare ai creditori le disponibilità e i beni del debitore, al netto di quelli essenziali per vivere. La liquidazione controllata (Lc), a differenza delle altre procedure, può esser chiesta anche su iniziativa di terzi, ma solo quando e se il debitore versa in stato di insolvenza. La procedura è accessibile da parte di consumatori, ma anche imprenditori, i quali non superino la soglia di fallibilità, imprenditori agricoli, start-up innovative. Inoltre non è richiesta né meritevolezza e neanche il voto favorevole della maggioranza dei creditori. L’esdebitazione è pero esclusa se il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode o se ha riportato condanna per bancarotta o per delitti connessi con l’attività d’impresa, se ha ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura.
Il concordato minore
Si tratta di una procedura che non può essere usata dal consumatore ma unicamente dal professionista persona fisica, dall’imprenditore minore e agricolo e dalle start up innovative. Il concordato minore viene approvato con il 50% dei consensi dei creditori ammessi al voto. La domanda con la proposta può prevedere che si garantisca la prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale, oppure una forma liquidatoria, in cui si prevede la cessazione dell’attività e in più si offre un apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.
L’esdebitazione
L’esdebitazione del sovraindebitato incapiente è una procedura riservata alle persone che non hanno a disposizione nulla da offrire ai creditori, la procedura resta aperta per 4 anni durante i quali la sfera economica del soggetto liberato dai debiti viene monitorata. Può accedervi il debitore persona fisica “meritevole” che non ha compiuto atti in frode dei creditori; che non ha concorso con dolo o colpa grave alla formazione del suo indebitamento; che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura. Sono interessanti alcune sentenze secondo cui, ad esempio, non è meritevole e quindi non può essere ammesso all’esdebitazione chi ha scelto di non pagare solo il Fisco. L’accesso all’esdebitazione è consentito una sola volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice, laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al 10% della massa passiva totale.