Circolazione veicoli: obbligo di comunicazione

E’ scattato oggi,  lunedì 3 novembre, l’obbligo di comunicazione, ai fini dell’aggiornamento della carta di circolazione, degli atti che comportino l’utilizzo di veicoli per un periodo superiore a 30 giorni da parte di soggetti diversi dagli intestatari. L’adempimento è previsto dall’art. 94, comma 4-bis del Codice della Strada. Le ipotesi soggette all’obbligo di comunicazione in esame sono specificate dall’art. 247-bis, comma 2, del Regolamento di attuazione del Codice della Strada. Tra queste rientrano:

  • la temporanea disponibilità del veicolo, per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di comodato (ma sono esentati dall’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare) ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale;
  • la locazione senza conducente (ma in tal caso si procede solo all’aggiornamento dell’Archivio nazionale veicoli.
    Con la legge n. 120/2010 sono state apportate delle modifiche al nuovo Codice della strada successivamente regolate dal decreto ministeriale entrato in vigore il 7 dicembre 2012. In particolare all’art. 94, comma 4-bis ha imposto l’obbligo in capo agli utilizzatori/“aventi causa”, di comunicare gli atti dai quali derivino variazioni concernenti gli intestatari delle carte di circolazione, ovvero che comportino la disponibilità dei veicoli per periodi superiori ai 30 giorni, in favore di soggetti diversi dagli intestatari.
    Il fine è quello di mantenere aggiornato l’Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione.
    Il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti cin circolare n. 15513 del 10 luglio 2014 ha fornito chiarimenti sui casi da comunicare, procedura da seguire e modulistica da utilizzare.
    La circolare n. 18 della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, emanata in data 27 ottobre 2014, fra i tanti casi analizzati dalla menzionata circolare n. 15513, analizza in particolare il comodato che è il contratto che andrà ad impattare sulla gestione del personale dipendente. Ne vengono di seguito analizzati in breve gli elementi caratteristiche: per l’insorgenza dell’obbligo comunicativo, il comodato, cioè il contratto con cui si stabilisce che il soggetto abbia la temporanea disponibilità di un veicolo intestato ad un terzo, in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale o di un contratto di locazione senza conducente, deve durare per un periodo superiore a 30 giorni. Obbligato ad effettuare la comunicazione è il comodatario.
    Sono esentati da tale obbligo i componenti del nucleo familiare, purché conviventi. In tal caso è comunque possibile procedere all’aggiornamento della carta di circolazione.
    Il veicolo può essere concesso in comodato esclusivamente dal proprietario (od il “trustee”), dal locatario (nell’ipotesi di leasing, previo assenso del locatore), dall’usufruttuario, dall’acquirente (nell’ipotesi di acquisto con patto di riservato dominio, previo assenso del venditore).
    E’ esclusa la possibilità per il comodatario di concedere ad altro soggetto l’uso del veicolo (sub comodato).
    Possono essere legittimati all’uso del veicolo sia persone fisiche che giuridiche.
    Una volta richiesto l’ aggiornamento della carta di circolazione viene emesso tagliando nel quale è annotato nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza del comodatario, nonché scadenza del comodato stesso con apposita dicitura: “Comodato – Intestazione temporanea effettuata ai sensi dell’art. 94, comma 4-bis, c.d.s.”.
    I casi di beni concessi in uso al personale che possono presentarsi all’azienda, sono tre:
    – bene concesso in uso prettamente aziendale, in tal caso l’azienda rimane l’intestataria e il veicolo viene messo a disposizione del lavoratore per l’espletamento delle proprie funzioni, è cioè un mezzo strumentale all’esecuzione della prestazione;
    – bene concesso in uso promiscuo, in tal caso si configura l’obbligo di annotare sul libretto di circolazione il reale utilizzatore del bene;
    – bene concesso in uso personale, come nel secondo caso vi è l’obbligo di annotare sul libretto di circolazione il reale utilizzatore del bene.
    La Legge n. 120/2010 è entrata in vigore già nel dicembre 2012, ma l’effettiva operatività si avrà a partire da oggi  3 novembre 2014 con la disponibilità delle procedure informatiche indispensabili per far si che si possa procedere all’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione. Ma il nuovo adempimento non riguarda tutti, visto che la norma non ha effetto retroattivo. Infatti chi utilizza già un mezzo non di sua proprietà o possiede un’intestazione non aggiornata antecedente al 3 novembre 2014 è esentato da tale obbligo. Sarebbe auspicabile però, che la consegna del bene in uso promiscuo (od in uso prettamente personale), sia stata formalizzata provvedendo a dare data certa al documento anteriormente al 3 novembre 2014, in modo da superare l’obbligo di iscrizione che scaturirebbe per gli atti posti in essere da tale data ed evitare le sanzioni.
    In caso di omissione saranno applicabili nei confronti dell’avente causa le sanzioni previste dall’art. 94, comma 4-bis del Codice della Strada, quantificabili in 705 euro, alle quali si deve aggiungere il ritiro della carta di circolazione.
Circolazione veicoli: obbligo di comunicazione ultima modifica: 2014-11-03T07:30:02+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo