Chiusura partita Iva del professionista

Il  professionista che non svolge più l’attività professionale non può estinguere la partita Iva in presenza di corrispettivi per prestazioni rese in tale ambito ancora da fatturare nei confronti dei propri clienti (si veda la circolare del 16 febbraio 2007, n. 11/E).

Con la risoluzione del 20 agosto 2009, n. 232/E, è stato precisato che la cessazione dell’attività per il professionista non coincide con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali, bensì con quello, successivo, in cui chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali.

In ipotesi di decesso del professionista, l’articolo 35-bis del decreto Iva prevede che gli obblighi fiscali derivanti dalle operazioni effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi.

Pertanto, considerato che il fatto generatore del tributo Iva e, dunque, l’insorgenza della relativa imponibilità va identificato con la materiale esecuzione della prestazione, né consegue che qualora il de cuius non abbia fatturato la prestazione, l’obbligo si trasferisce agli eredi.

In caso di partita Iva cessata, l’erede del professionista deceduto dovrà chiedere la riapertura della partita Iva – verosimilmente a nome del de cuius – e fatturare le prestazioni dallo stesso effettuate (risposta 785/2021). Per queste situazioni di criticità sarebbe auspicabile prevedere una procedura semplificata per l’adempimento di tutti gli obblighi Iva che gravano sugli eredi.

Chiusura partita Iva del professionista ultima modifica: 2026-02-09T06:04:00+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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