Chiusura della partita Iva

L’Agenzia delle Entrate procedera’ alla chiusura d’ufficio delle partite Iva dei soggetti che sulla base dei dati e degli elementi in posesso dell’Agenzia stessa, risultano non aver esercitato attivita’ d’impresa ovvero attivita’ artistica o professionale nelle tre annualita’ precedenti non presentando, se dovuta, la dichiarazione Iva annuale o la dichiarazione dei redditi di lavoro autonomo o d’impresa.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, qualora non emergano elementi che lascino supporre l’operativita’ del soggetto medesimo, si procedera’ contestualmente all’estinzione del codice fiscale.

Per i soggetti nei confronti dei quali sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita Iva, e’ fatto divieto di utilizzare in compensazione orizzontale i crediti di qualsiasi natura e gli altri tributi o contributi per i quali e’ ammesso l’utilizzo mediante F24.

L’esclusione dalla possibilita’ di compensare i crediti tributari e contributivi ha effetti dalla data di notifica del provvedimento di cessazione e rimane in vigore fino a quando la partita iva risulti cessata. 

Chiusura della partita Iva ultima modifica: 2019-12-05T06:00:01+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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