L’Agenzia delle Entrate con la Circolare del 10 Aprile 2019 n.9 fornisce indicazioni sulle modalita’ applicative del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attivita’ d’impresa, arti e professioni in possesso di determinati requisiti, alla luce delle novita’ introdotte dalle legge di bilancio 2019 e chiarimenti ad alcuni dubbi interpretativi.
Il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’ attivita’ di impresa, arte o professione in forma individuale, purche’ siano in possesso del requisito stabilito da comma 54, ovvero nuovo limite di ricavi/compensi di 65.000 euro.
Il regime forfetario si applica sia ai soggetti gia’ in attivita’ sia a coloro che intraprendono una nuova attivita’ e non prevede una scadenza legata a un numero di anni di attivita’ o al raggiungimento di una particolare eta’ anagrafica.
Il nuovo limite di ricavi/compensi di 65.000 euro va verificato con riferimento al limite dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti nell’anno precedente all’ applicazione del regime forfetario.
Da cio’ consegue che, ad esempio, nel caso in cui il contribuente abbia superato la soglia di 30.000 euro di ricavi/compensi al 31 dicembre 2018, ma abbia conseguito/percepito, nel medesimo periodo d’imposta, ricavi/compensi non superiori alla soglia di 65.000 euro (quindi superiori ai limiti imposti dalla vecchia normativa ma inferiori a quelli indicati dalla nuova previsione della legge di bilancio 2019), puo’ rimanere nel regime forfetario, applicando le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2019.