Chiarimenti sul 730 precompilato

Ecco alcuni chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate attraverso la circolare 11/E: 1) l’accettazione: nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata senza modifiche, non si effettua il controllo documentale ex art.36-ter del Dpr 600/1973 sui dati relativi agli oneri e non si applica il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a 4 mila euro, anche determinato da eccedenze di imposta. La circolare 11/E chiarisce che la dichiarazione si considera comunque accettata se è trasmessa con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito e dell’imposta. Vengono considerate irrilevanti le modifiche ai  dati anagrafici del contribuente(ad eccezione del comune del domicilio fiscale,che potrebbe incidere sulle addizionali) . Per quanto riguarda i coniugi che hanno presentato il 730/2014 in forma congiunta, saranno predisposte due distinte precompilate (una per ciascun coniuge). Così i coniugi che intendono presentare la dichiarazione in forma congiunta devono necessariamente rivolgersi al sostituto che presta l’assistenzza fiscale, al Caf o al professionista abilitato. In quaesto caso il 730 si considera modificato, in quanto la liquidazione della dichiarazione congiunta varia rispetto a quelle delle singole precompilate. 2) i controlli: l’Uffico delle Entrate chiarisce che l’esclusione dal controllo formale nel caso di accettazione della dichiarazione senza modifiche, opera esclusivamente sugli oneri indicati forniti dai soggetti previsti dall’articolo 3 del Dlgs.175/2014 e quindi per gli interessi passivi sui mutui, i premi assicurativi e i contributi previdenziali. Per quanto riguarda la previdenza complementare, ad ogni buon conto saranno chiamati a verificare le precompilate on line per integrare a loro favore le dichiarazioni. Anche chi non ha sostituto d’imposta, perchè ad esempio ha perso il lavoro, può presentare il 730 precompilato direttamente o tramite Caf o intermediario. L’eventuale rimborso sarà erogato dall’Ufficio delle Entrate. I contribuenti che possiedono i requisiti possono comunque sempre presentare il 730 oridinario. La circolare si sofferma sugli obblighi temporali per la tenuta delle deleghe relative alla consultazione del 730 precompilato. Dovranno essere conservate fino al 31 Dicembre 2019 (quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione) da parte dei Caf e dei professionisti abilitati e fino al 31 dicembre 2017 (secondo anno successivo alla presentazione del modello) da parte dei sostituti d’imposta.

Chiarimenti sul 730 precompilato ultima modifica: 2015-03-24T20:30:51+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo