Per quanto riguarda il possesso delle partecipazioni il nuovo regime forfetario prevede che sono esclusi gli imprenditori e professionisti che partecipino contemporaneamente a societa’ di persone, associazioni, imprese familiari e che controllano direttamente/indirettamente Srl o associazioni in partecipazione, le quali svolgono attivita’ economiche direttamente/indirettamente riconducibili a quelle svolte dal soggetto.
L’Agenzia afferma che la partecipazione ostativa va ceduta nell’anno precedente a quello di applicazione del regime: nel caso in cui un soggetto abbia ceduto la partecipazione del 90% (per esempio, nella Srl che svolge attivita’ riconducibile a quella della persona fisica al 31.12.2018) potra’ accedere nel 2019 al regime forfetario. Viceversa se dovesse mantenere la partecipazione nel 2109, anno supponiamo di entrata nel regime forfetario, non e’ possibile accedere al regime nel 2019 al regime forfetario perche’ la causa inibente deve cessare di esistere prima dell’inizio di applicazione del regime agevolato, in quanto non si ammette la contemporanea partecipazione.
Per quanto riguarda invece il tema del lavoro dipendente, l’Agenzia chiarisce che il parametro da considerare per stabilire la prevalenza dell’ attivita’ nei confronti dell’ex datore di lavoro ( o a lui direttamente/indirettamente riconducibile) nei 2 anni precedenti sono i ricavi/compensi conseguiti.
Infine, a conferma di una questione ormai nota, l’Agenzia afferma che i nuovi limiti dei ricavi/compensi (65.000 euro) si applicano per il 2108, percio’ il contribuente forfetario gia’ nel 2108 che aveva sforato la sua soglia e sarebbe dovuto uscire dal 2019, se restera’ comunque nella soglia dei 65.000 euro, potra’ rimanere nei forfetari senza dover effettuare alcuna comunicazione. Tra i ricavi/compensi da considerare per l’accesso al regime, occorre considerare anche i proventi fuori campo Iva tra cui i diritti d’autore.