Chiarimenti su alcuni oneri detraibili e deducibili

Con la circolare n.17 del 24/04/2015 dell’Agenzia delle Entrate sono stati forniti importanti chiarimenti in materia di oneri detraibili e deducibili. In relazione alla detrazione del 19% degli interessi passivi su mutui ipotecari stipulati per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, l’Agenzia ritiene che non si perda il diritto alla detrazione qualora il contribuente si sia dovuto trasferire all’estero per motivi di lavoro, a condizione che: *permangono le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale; * il contribuente non abbia acquistato nello Stato estero di residenza un immobile da adibire ad abitazione principale. Nel rispetto di tali condizioni, il diritto alla detrazione permane anche se l’unità immobiliare in Italia risulti locata. Via libera anche alla detrazione, ai sensi dell’art.15, comma 1, lett. e) del TUIR, delle spese sostenute per la frequenza degli Istituti Tecnici Superiori, che si collocano in un livello intermedio tra l’istruzione secondaria e quella universitaria. La natura non universitaria di tali Istituti impedisce invece di beneficiare della detrazione per i canoni di locazione stipulati da studenti “fuori sede”, ai sensi della successiva lettera i-sexies. Nell’ambito degli oneri deducibili, viene chiarito che sono deducibili, ai sensi dell’art. 10, comma 1  lett. c) del TUIR, gli importi sostenuti a titolo di canone di locazione e di spese condominiali, qualora siano disposti dal giudice e corrisposti periodicamente all’ex coniuge, in quanto equiparabili all’assegno di mantenimento. Se il relativo importo non è direttamente quantificato nel provvedimento dell’autorità giudiziaria, la documentazione attestante il sostenimento dell’onere dovrà essere costituita anche dal contratto di locazione e da quella relativa alle spese condominiali. Le spese sostenute dai genitori adottivi per l’adozione internazionale di minori stranieri sono invece deducibili (al 50%) nella misura sostenuta da ciascun genitore, come certificato dall’ente autorizzato all’espletamento della procedura; se un genitore è a carico dell’altro, la deduzione spetta solo al coniuge che ha sopportato la spesa, nella misura del 50%.

Chiarimenti su alcuni oneri detraibili e deducibili ultima modifica: 2015-04-27T07:06:32+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo