Le regole di detrazioni Iva previste dalla circolare n.1/2018 dell’Agenzia delle Entrate si applicano anche alle imprese in contabilità semplificata. Considerando ad esempio un acquisto di beni consegnati il 22 dicembre 2017, la cui fattura viene ricevuta e registrata tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2018, l’Agenzia specifica che:
- il diritto alla detrazione dell’Iva può essere esercitato anche nella dichiarazione relativa al 2017, da presentarsi entro il 30 aprile 2018, avvalendosi di un sezionale del registro Iva acquisti per annotare la fattura ricevuta.
- la deducibilità del costo si verifica nell’anno 2018, considerando che la data di registrazione della fattura coincida con quella in cui è avvenuto il pagamento del corrispettivo.
Se invece la fattura fosse registrata successivamente al 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione Iva per l’anno 2017) l’acquirente perderebbe il diritto alla detrazione della relativa Iva. Nessuna preclusione si verificherebbe, invece, per la deduzione del costo in quanto la rilevanza reddituale è legata alla data di registrazione dei documenti.
Chiarimenti riguardanti la detrazione Iva ultima modifica: 2018-02-05T06:09:46+01:00 da