Chiarimenti in merito al regime forfetario

L’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi puo’ essere assolto dai soggetti in regime forfetario con l’emissione per ogni operazione di semplici fatture cartacee, posto che gli stessi non sono obbligati alla fatturazione elettronica. 

Nel corso di Telefisco 2020, l’Agenzia ha confermato tale soluzione interpretativa, precisando che l’operazione dev’essere certificata con fattura (ordinaria o semplificata) immediata ossia emessa entro il dodicesimo giorno successivo all’effettuazione dell’operazione ai fini Iva, in formato elettronico o analogico. 

L’emissione della fattura immediata in formato cartaceo da parte di un contribuente minimo o forfetario, in alternativa alla certificazione dell’operazione mediante documento commerciale (ex scontrino fiscale), consente di superare l’obbligo di invio telematico del corrispettivo.

L ‘Agenzia delle Entrate ha precisato anche che l’indennita’ di maternita’ non concorre al calcolo dei 65.000 euro di ricavi o compensi per l’accesso o permanenza al regime.

Inoltre e’ stato ribadito che la partecipazione in societa’ di persone che pervenga per successione durante il regime forfetario non determina l’esclusione dal regime dall’anno successivo se  tale partecipazione viene rimossa entro la fine dell’anno in cui e’ stata acquisita. Analoga impostazione vale in caso di donazione come anche nel caso in cui la partecipazione sia volontariamente acquisita durante il regime agevolato. 

 

Chiarimenti in merito al regime forfetario ultima modifica: 2020-02-01T06:11:22+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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