Chiarimenti in merito al quadro RW e al pagamento dell’IVAFE

L’art. 4, comma 1, D.L. n-. 167/1990, nella formulazione vigente, dispone l’obbligo dichiarativo con la compilazione del quadro RW a carico delle persone fisiche, degli enti non commerciali e delle società semplici ed equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR, residenti in Italia e che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.
Nel caso di detenzione di un’attività finanziaria, e più in particolare di detenzione, nel periodo di riferimento, di un singolo titolo, due sono le ipotesi di calcolo delle sanzioni prospettate in caso di omessa compilazione del modello RW:
– nel primo caso il capitale iniziale è sempre stato investito in un solo titolo che si è rivalutato, ed allora l’Agenzia delle Entrate ritiene che la sanzione sarà determinata applicando la percentuale prevista dall’art. 5, D.L. n. 167/1990 al valore al termine del periodo di detenzione, rappresentato dall’intero anno.
– nel secondo caso, lo stesso capitale è stato oggetto di disinvestimento e reinvestimento in un singolo titolo al termine di ciascun mese, per cui la determinazione della sanzione risulta più articolata e dovrà essere effettuata applicando la percentuale di cui all’art. 5, D.L. n. 167/1990 al valore al termine di ciascun periodo di detenzione, ponderato per i giorni di possesso. La somma delle sanzioni riferibili a ciascun periodo di detenzione determinerà la sanzione complessiva dovuta per le violazioni della normativa sul monitoraggio fiscale.
Viene inoltre chiarito che:
– nelle operazioni di investimento e disinvestimento rientranti all’interno di un unitario rapporto finanziario, l’individuazione del termine si riferisce al rapporto finanziario nel suo complesso. Pertanto, gli adempimenti dichiarativi previsti dovranno prevedere l’indicazione del valore iniziale e del valore finale di detenzione della relazione finanziaria, non rilevando le eventuali singole variazioni della composizione di quest’ultima.
– tra gli adempimenti previsti per la dichiarazione di conti correnti all’estero è richiesta l’indicazione, nella colonna 9 dei righi da RW1 a RW5 di UNICO, dell’ammontare massimo raggiunto dall’attività nel corso del periodo d’imposta: il valore a base della determinazione della sanzione, resta comunque il valore medio di giacenza da indicare nella colonna 8 dei righi da RW1 a RW5 di UNICO.
Ancora in tema di quadro RW, l’Agenzia delle Entrate ritiene che non sia dovuto il versamento dell’IVAFE da parte dei soggetti delegati su un conto estero, per i quali esiste comunque l’obbligo di compilazione del modulo RW. Infatti come già precisato nella circolare n. 28/E del 2 luglio 2012, l’IVAFE è dovuta dalle persone fisiche residenti che detengono all’estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, quindi, anche in caso di eredità o donazioni.
Le posizioni di previdenza complementare detenute all’estero dovrebbero esser considerate fuori del campo di applicazione dell’Ivafe con riferimento ai fondi pensione, infatti, trova applicazione l’art.13 della Tariffa, parte prima, relativa all’imposta di bollo – a cui l’Ivafe fa espresso rinvio- che prevede la non applicazione dell’imposta per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari. Il fondo pensione estero dovrebbe comportare, al massimo, la compilazione della casella 20 del quadrio RW ai soli fini del monitoraggio fiscale.
Chiarimenti in merito al quadro RW e al pagamento dell’IVAFE ultima modifica: 2016-01-30T07:01:09+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo