La nuova aliquota Iva del 5%prevista per le prestazioni socio-assistenziali rese da cooperative sociali nei confronti di talune categorie di soggetti bisognosi, trova applicazione per le operazioni effettuate sulla base dei contratti stipulati o rinnovati dal 1°gennaio 2016. L’ho ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la circolare n.31/E di ieri. Con riferimento ai destinatari delle prestazioni, la circolare osserva come la nuova aliquota trovi applicazione per una platea più ampia rispetto a quella dapprima assoggettata alla misura del 4%, essendo ora comprese anche le persone migranti, senza fissa dimora, i richiedenti asilo, i detenuti e le donne vittime di sfruttamento a sfondo sessuale e lavorativo. Diversamente le prestazioni socio-sanitarie , assistenziali ed educative dirette ai medesimi utenti sono assoggettate:
- al regime di esenzione Iva quando sono rese da cooperative non sociali con la qualifica di ONLUS;
- all’aliquota ordinaria Iva, quando sono rese da cooperative nè sociali nè onlus, semprechè non rientrino oggettivamente nel regime di esenzione ai sensi dei numeri 18) e 21) dell’articolo 10 del decreto Iva.
Questo nuovo scenario si applica con riferimento alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati dopo il 31 dicembre 2015.