Una delle novita’ nelle bozze web del 730, pubblicate il 14 gennaio, e’ infatti il quadro T per dichiarare le plusvalenze di natura finanziaria. Tra queste rientrano, in base all’art.67, lettera c-ter), del Tuir, anche i guadagni derivanti dalla vendita di metalli preziosi. Ma non tutte le cessioni generano reddito imponibile per le persone fisiche, solo quelle di metalli preziosi non lavorati (ad esempio lingotti, pani, granuli) o coniati in monete. Come per le altre plusvalenze finanziarie, l’imposta sostitutiva e’ del 26 per cento.
Non rientrano in questo regime le cessioni di metalli lavorati come gioielli, posate, orologi o soprammobili. Per questi oggetti, la cessione e’ imponibile solo se, per quanto occasionale, e’ fatta con intento speculativo (ad esempio l’acquisto di un orologio finalizzato alla rivendita a maggiore prezzo) e in tal caso il guadagno va dichiarato nel quadro D al rigo D5 del modello.
Nel quadro T vanno dichiarate le cessioni delle monete, anche se possedute da molti anno e anche se ricevute in dono e anche se derivanti da eredita’.