Ai sensi dell’art.36 della L.392/1978, disposizione valida per i contratti di locazione commerciale, il conduttore possiede la facoltà di sublocare l’immobile o cedere il contratto di locazioneanche senza il consenso del locatore, purchè venga insieme ceduta o locata l’azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Pur non essendovi nesso necessario ed automatico tra cessione d’azienda e cessione del contratto di locazione, i due negozi fanno parte pur sempre di un’operazione economica unitaria.
All’art.1594 del codice civile il legislatore civilistico prescrive che il conduttore, salvo patto contrario, abbia la facoltà di sublocare la cosa locatagli, ma non possa cedere il contratto senza il consenso del locatore. Rilevante è inoltre la disposizione contenuta sempre all’interno dell’art.36, con la quale viene attribuita facoltà al locatore, nel caso non abbia liberato il cedente, di agire contro il medesimo qualora il cessionario non abbia eseguito le obbligazioni assunte.
Esiste un vincolo di responsabilità sussidiaria tra il cedente e il cessionario, divenuto successivo conduttore dell’immobile. Tale vincolo di responsabilità consente al locatore di rivolgersi al cedente per il soddisfacimento delle obbligazioni inerenti il contratto, solo dopo che sia consumato l’inadempimento del nuovo conduttore.
Pertanto in caso di pluralità di cessioni d’azienda con conseguente cessione del contratto di locazione, permane la responsabilità di tutti i cessionari intermedi nei confronti del locatore.