Scade oggi il termine per l’invio all’Agenzia delle Entrate della Certificazione unica 2015. L’invio all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuato esclusivamente per via telematica dal sostituto d’imposta o tramite un intermediario abilitato. Il mancato invio o l’invio errato è punito con una sanzione pari a 100 euro per ogni certificazione omessa, tardiva o errata. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza. Da quest’anno il sostituto d’imposta è tenuto ad inviare la Certificazione Unica all’Agenzia delle Entrate. Il termine previsto per il 2015 è il 9 marzo 2015 (il termine è fissato al 7 marzo, che slitta poiché cade di sabato).
L’invio all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuato esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.
Il mancato invio o l’invio errato è punito con una sanzione pari a 100 euro per ogni certificazione omessa, tardiva o errata. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza
Il nuovo adempimento, previsto dalla legge di Stabilità 2015, rientra in quello più ampio della così detta “dichiarazione dei redditi precompilata” o “730 precompilato”: la spedizione telematica all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni dei compensi di lavoro dipendente, autonomo e provvigioni, tramite la comunicazione Unica entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, anticipata rispetto al modello 770, dovrebbe consentire all’Agenzia delle Entrate di redigere questa dichiarazione.
Prima di effettuare la spedizione telematica ricordiamo, qui di seguito i tratti salienti del nuovo modello che ricalca il modello 770, dichiarazione ad oggi ancora obbligatoria, ma si arricchisce di ulteriori informazioni da riportare nei seguenti nuovi quadri:
Frontespizio: in cui si devono indicare – le informazioni relative al tipo di comunicazione( indicando eventualmente se trattasi si annullamento o sostituzione); – i dati del sostituto; – i dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione; – alla firma della comunicazione, – l’impegno della trasmissione telematica. Quadro CT: con questo nuovo quadro, sono richiesti i dati relativi al soggetto che riceverà in via telematica il flusso dei modelli 730-4 da parte dell’Agenzia delle Entrate. Fino allo scorso anno i sostituti d’imposta hanno effettuato la predetta comunicazione utilizzando il modello “CSO – Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4”. Le istruzioni al modello Il quadro CT chiariscono che non deve essere mai allegato nel caso di comunicazione di tipo “annullamento” o “sostituzione”. – Certificazione Unica: che si compone dei seguenti prospetti: 1. Dati anagrafici del sostituto e del percettore; 2. Dati fiscali relativi ai redditi di lavoro dipendente, assimilati; 3. Dati previdenziali ed assistenziali; 4. Dati fiscali relativi ai redditi di lavoro autonomo. Alla Comunicazione Unica sono allegati inoltre, la scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell’IRPEF. |
Sono tenuti all’invio del flusso telematico:
– coloro che nel 2014 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988;
– coloro che nel 2014 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti
all’INPS e all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici e/ o premi assicurativi dovuti all’INAIL.
Il flusso deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del citato D.P.R. Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica.
Le istruzioni ricordano che il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta trasmissione del file. La prova dell’avvenuta presentazione della comunicazione è costituita dalla ricevuta che in seguito, l’Agenzia fornisce all’utente e che attesta, in assenza di errori, l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, , conferma l’avvenuta presentazione della comunicazione.
Ne caso dovessero essere stati rilevati degli errori i sostituti d’imposta possono ritrasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati delle certificazioni senza sanzione entro i successivi cinque giorni.
Si ricorda che:
– non è stato previsto l’applicazione del ravvedimento operoso per l’invio delle comunicazioni che, se effettuato, ritarderebbe il rilascio del 730 precompilato cui l’invio è finalizzato.
– il sostituto d’imposta avrà facoltà di suddividere il flusso telematico inviando, oltre al Frontespizio ed eventualmente al Quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, caso frequente in caso di elaborazione separata da parte di chi segue solo l’elaborazione paghe e di colui che segue la parte contabile del sostituto.
– qualora si renda necessario procedere alla sostituzione o all’annullamento di una certificazione già trasmessa ed accolta, è necessario predisporre una nuova “Comunicazione” riservata esclusivamente alle sole certificazioni da annullare o sostituire. Se la “Comunicazione” contiene sia CU ordinarie che CU da sostituire o annullare, avverrà lo scarto dell’intera comunicazione.
La trasmissione telematica della certificazione unica all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata, entro il 7 marzo di ogni anno (9 marzo per il 2015), pena la sanzione di euro 100,00 in caso omissione, di ritardato invio, ed anche in caso di rinvio correttivo se effettuato oltre i cinque giorni successivi alla scadenza.
In sede di chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate non ha tenuto conto, in questo caso della proroga dovuta al sabato, facendo scadere i cinque giorni il 12 marzo e non al 14 marzo come sarebbe giusto.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 6 del 19 febbraio 2015 ha previsto che, solo per l’anno 2015, nella fase cioè di avvio del nuovo adempimento l’invio delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) può avvenire anche dopo questa data, senza applicazione di sanzioni.