Certificazione Unica e soggetti forfetari

I soggetti forfetari sono tenuti a rilasciare certificazione unica 2020, sia quali destinatari della certificazione rilasciata dai sostituti d’imposta che abbiano corrisposto compensi o provvigioni nel corso del 2019, sia quali obbligati al rilascio della certificazione ai contribuenti sostituiti cui abbiano erogato somme assoggettate a ritenuta alla fonte nel corso del 2019.

In relazione ai compensi e alle provvigioni erogati a persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che si sono avvalse nel 2019 del regime forfetario i sostituti sono tenuti a rilasciare e trasmettere la Certificazione Unica 2020, anche se non sono state operate ritenute. In particolare deve essere compilata la parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi, specificando la tipologia reddituale cui afferiscono le somme (es.A– prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte e professione abituale; Q e R-provvigioni corrisposte ad agente e rappresentante di commercio; W- corrispettivi per prestazioni relative a contratti d’appalto).

Occorre indicare il medesimo importo nel punto 4 “Ammontare lordo corrisposto” e nel punto 7 “Altre somme non soggette a ritenuta. Si ricorda che da tale ammontare è escluso il contributo integrativo alle Casse previdenziali private, mentre va addebitata la maggiorazione del 4%  addebitata  ai committenti in via definitiva dai professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS.

Per quanto riguarda gli adempimenti in qualità di sostituto d’imposta, i contribuenti in regime forfetario non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte, ad eccezione, a decorrere dal 1^ gennaio delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati.

Per le somme corrisposte, diverse dai redditi di lavoro dipendente e assimilati, i forfetari hanno la facoltà di effettuare la ritenuta d’acconto senza che tale adempimento costituisca comportamento concludente per la fuoriuscita dal regime forfetario.

Per i compensi corrisposti, in cui il soggetto forfetario non abbia rivestito la qualifica del sostituto d’imposta, non operando la ritenuta alla fonte, occorre compilare il quadro RS del modello REDDITI PF (righi da RS371 a RS373) indicando il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’ atto del pagamento non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.

La Certificazione Unica 2020, relativa al 2019, deve essere consegnata al contribuente sostituito entro il 31 marzo 2020.

La trasmissione telematica delle CU all’Agenzia delle Entrate devono essere effettuate entro:

  • Il 9 marzo 2020 (in quanto il 7 marzo cade di sabato), se rilevanti ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata (esempio le CU che i forfetari rilasciano ai lavoratori dipendenti avuti nel 2019).
  • Il termine di presentazione del modello 770/2020, coincidente con il 2 Novembre 2020 (in quanto il 31 ottobre cade di sabato), se non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata (esempio le CU relative ai compensi e alle provvigioni erogate ai forfetari).

 

 

Certificazione Unica e soggetti forfetari ultima modifica: 2020-01-31T06:02:01+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

Commenta questo articolo