Le istruzioni per la compilazione del modello 730 prevedono che l’amministratore di condominio rilasci un’unica certificazione cumulativa per tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sostenute dal condominio nell’anno di riferimento, senza necessità di distinguere le singole spese. Ciò in quanto la detrazione spetta in relazione all’importo complessivo delle spese sostenute dal condominio – nel limite massimo annuale di 96mila euro per ciascuna unità immobiliare e relative pertinenze – e ripartite tra i singoli condòmini in base ai millesimi di proprietà (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986). Riguardo alle responsabilità dell’amministratore, il mancato rilascio della certificazione delle spese detraibili costituisce un inadempimento degli obblighi previsti dall’articolo 1130 del Codice civile; tale inadempimento espone l’amministratore a possibili azioni risarcitorie, da parte dei condòmini, per i danni subiti, rappresentati dalla perdita del beneficio fiscale. Inoltre, tale inadempienza può configurare una “grave irregolarità”, ex articolo 1129 del Codice civile, che potrebbe portare alla revoca giudiziale dell’amministratore, su iniziativa dei condòmini. È, quindi, interesse dell’amministratore rilasciare tempestivamente la certificazione, anche qualora l’importo della detrazione per il singolo condomino sia limitato, al fine di consentire la fruizione del beneficio fiscale spettante.
Le istruzioni per la compilazione del modello 730 prevedono che l’amministratore di condominio rilasci un’unica certificazione cumulativa per tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sostenute dal condominio nell’anno di riferimento, senza necessità di distinguere le singole spese. Ciò in quanto la detrazione spetta in relazione all’importo complessivo delle spese sostenute dal condominio – nel limite massimo annuale di 96mila euro per ciascuna unità immobiliare e relative pertinenze – e ripartite tra i singoli condòmini in base ai millesimi di proprietà (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986). Riguardo alle responsabilità dell’amministratore, il mancato rilascio della certificazione delle spese detraibili costituisce un inadempimento degli obblighi previsti dall’articolo 1130 del Codice civile; tale inadempimento espone l’amministratore a possibili azioni risarcitorie, da parte dei condòmini, per i danni subiti, rappresentati dalla perdita del beneficio fiscale. Inoltre, tale inadempienza può configurare una “grave irregolarità”, ex articolo 1129 del Codice civile, che potrebbe portare alla revoca giudiziale dell’amministratore, su iniziativa dei condòmini. È, quindi, interesse dell’amministratore rilasciare tempestivamente la certificazione, anche qualora l’importo della detrazione per il singolo condomino sia limitato, al fine di consentire la fruizione del beneficio fiscale spettante.